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Punteggio di montagna, il Tar non si esprime

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I giudici amministrativi hanno ascoltato le tesi degli intervenuti e, a seconda dei casi, hanno disposto alcuni rinvii oppure si sono riservati di decidere.

I ricorsi contestano la legge che ha stabilito il raddoppio del punteggio di servizio, prestato in sedi scolastiche collocate al di sopra di 600 metri di altezza, ubicate in uno dei comuni considerati di montagna. Le tesi addotte dai ricorrenti tendono a dimostrare la incostituzionalità della norma che dispone il superpunteggio oppure la illegittimità della procedura messa in atto dal Ministero dell’istruzione per dare attuazione alla legge.

Qualora il Tar dovesse accogliere la tesi della incostituzionalità, la procedura prevede la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Dunque, tempi molto lunghi.

Qualora, invece i giudici amministrativi dovessero accogliere la tesi della illegittimità della procedura di individuazione dei comuni di montagna, i tempi potrebbero essere più brevi.

Resta il fatto che, nel caso si dovesse giungere a una declaratoria di incostituzionalità della norma contestata, da parte della Consulta, questo fatto determinerebbe la cancellazione dall’ordinamento della norma contestata. Nel caso in cui dovesse prevalere semplicemente la tesi della illegittimità dei provvedimenti di individuazione dei comuni montani, la norma sul superpunteggio non verrebbe toccata e l’effetto di una eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe più semplicemente una revisione delle graduatorie dopo avere rielaborato la lista dei comuni di montagna.

Fermo restando, però, che questa cosa potrebbe portare anche all’annullamento di parte delle immissioni in ruolo effettuate l’anno scorso e ad un alto numero di possibili azioni risarcitorie.