Nel CCNI mobilità 2022-2025 c’è la tabella di valutazione del punteggio per il servizio di anzianità docenti che è calcolato in modalità diversa per la domanda di mobilità volontaria e quella disposta d’ufficio. Il calcolo del servizio per il trattamento d’ufficio è utilizzato anche per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei soprannumerari. Tale modalità di calcolo, che determina una netta differenza di punteggio tra mobilità volontaria e d’ufficio, non solo è illogico, ma addirittura illegittimo.
Con il rinnovo del CCNI mobilità 2022-2025, anche nella fase attuale di riapertura, è utile specificare che dalla tabella A, allegato 2 al suddetto CCNI, il calcolo del punteggio per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti.
Per quanto suddetto, possiamo fare l’esempio di un docente con 30 anni di servizio, 17 anni prestati nel ruolo di attuale titolarità, e 13 anni prestati come pre-ruolo, vengono assegnati, ai fini della mobilità a domanda volontatia, 180 punti per i titoli di servizio. Questo ovviamente sei i 30 anni sono calcolati escludendo l’anno scolastico in corso.
Se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.
Per il calcolo del punteggio per la mobilità d’ufficio, l’anzianità del servizio viene calcolata a danno di chi ha più anni di precariato o di altro ruolo, arrivando addirittura ad assegnare solo 2 punti ad anno scolastico.
Il docente dell’esempio precedente che con 30 anni di servizio, 17 di ruolo nell’attuale titolarità e 13 di preruolo, che a domanda volontaria aveva assegnati 180 punti di anzianità del servizio, nella mobilità d’ufficio si ritrova ad avere 102 punti per i 17 anni di ruolo e 30 punti per i 13 di preruolo, in buona sostanza il docente nella mobilità d’ufficio ha un totale di anzianità di servizio pari a 132 punti. Una differenza di 48 punti, ovvero 8 anni di servizio decurtati dall’ufficio scolastico provinciale.
Per la mobilità d’ufficio oppure a domanda condizionata e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del perdente posto, ogni anno di ruolo del docente vale sempre 6 punti, mentre il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi.
Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Il meccanismo di calcolo del punteggio della mobilità di ufficio e delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto è illegittima per la violazione della direttiva europea 1999/70/CE, in particolar modo per la clausola 4 della suddetta direttiva. Nonostante i sindacati sappiano bene che esista l’equiparazione economica e giuridica del lavoro precario a quello dei docenti di ruolo, si insiste a penalizzare profondamente l’anzianità del servizio derivante da contratti a tempo determinato.
È utile specificare che nel punto 1 della clausola 4, riferita alla direttiva europea 1999/70/CE, si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Questa clausola è evidentemente infranta sia dal CCNL 2006-2009 nonché dal CCNL scuola 2016-2018, ma anche da tutti i successivi CCNI sulla mobilità, compreso quello 2022-2025, che trattano con criteri diversi i casi di lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato. L’infrazione è evidente a tutti, come giustifica il Ministero dell’Istruzione e del Merito la diversità di punteggio tra mobilità volontaria e quella d’ufficio? Appare evidente che l’anzianità del servizio derivante da contratti a tempo determinato vale un terzo rispetto ai contratti dei docenti a tempo indeterminato, tanto da decurtare, come abbiamo dimostrato nell’esempio fatto precedentemente, 48 punti di anzianità del servizio.
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