Maxi risarcimento di 36.109,79 euro per una collaboratrice scolastica che si era visto negare il punteggio per il servizio prestato per oltre 12 anni in qualità di Operatore Socio-Assistenziale” per svolgere attività qualificata di assistenza all’handicap.
La lavoratrice aveva presentato domanda di inserimento in terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA, ma non le era stato riconosciuto alcun punteggio per tale servizio.
La lavoratrice lamentava non solo la mancata attribuzione del punteggio, ma osservava anche che la mancata valutazione del servizio l’aveva gravemente penalizzata, in quanto – con la corretta attribuzione del punteggio- avrebbe sicuramente lavorato negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali erano stati attribuiti incarichi a personale con punteggio inferiore, con un danno – per mancata retribuzione – pari a €. 36.109,79.
Il Tribunale di Benevento – cui la lavoratrice si era rivolta con l’assistenza dell’avv. Vincenzina Salvatore- aveva riconosciuto che nel caso in specie si trattava di un servizio prestato nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali al fine di prestare assistenza agli alunni disabili, servizio per il quale non spetta alcun punteggio.
Esaminando però il contratto stipulato con la scuola, il Giudice si accorgeva che era stato previsto un compenso fisso per ogni mese, con possibilità di un monitoraggio della prestazione, la necessità di comunicare le assenze, con conseguente riduzione della retribuzione.
Il Giudice del lavoro ha ritenuto che – al di là del nomen iuris (vale a dire la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto)- nel caso in specie si trattasse di un rapporto subordinato vero e proprio, con mansioni analoghe a quelle svolte da altro personale con mansioni di Collaboratore Scolastico.
Ha inoltre osservato come – nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717/.2014 – viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale si può senz’altro ricomprendere anche il servizio reso dalla lavoratrice.
Inoltre, le “Note alla Tabella di Valutazione” allegata al D.M. n. 640/2017 dispongono che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.
Il Ministero è stato dunque condannato a riconoscere il punteggio per il servizio reso, nonché al risarcimento danni per perdita di chances pari a oltre 36 mila euro ed al pagamento delle spese processuali.
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