Una nostra lettrice ci pone una domanda importante sul servizio di insegnamento non di ruolo e il relativo punteggio da attribuire nelle GPS. Ci chiede, nello specifico, quanti punti si devono attribuire per un servizio di supplenza prestato dall’1 febbraio 2023 al 8 giugno 2023 con scrutinio svolto giorno 10 giugno. In buona sostanza il dirigente scolastico ha interrotto il servizio per un giorno, ovvero il 9 giugno, per poi fare un contratto specifico per i giorni dello scrutino, interrompendo così la continuità del servizio.
Dobbiamo innanzitutto precisare come si assegnano i punti nelle GPS per il servizio di insegnamento specifico in una data classe di concorso. Bisogna sapere che il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno
agli alunni con disabilità sullo specifico grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e
paritarie all’estero e nelle scuole militari;
b) nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione
professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia,
riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di
concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.
Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato per intero e quindi 12 punti.
Un servizio di 150 giorni equivale a 5 mesi precisi di servizio, quindi in GPS spetterebbero 10 punti, se ai 150 giorni aggiungiamo altri 16 giorni ( frazione di mese) prestati anche non continuativamente, ma per un totale complessivo di 166 giorni dello stesso anno scolastico, il docente in GPS ha diritto al riconoscimento di 12 punti. Quindi se un docente supplente, nello stesso anno scolastico, mette insieme, anche se non continuativamnete, un servizio di almeno 166 giorni, avrà in GPS la valutazione di 12 punti per questo servizio, valutabili nella classe di concorso specifica del servizo svolto. tale servizio per le altre classi di concorso delle GPS sarà valutato al 50%, ovvero 6 punti.
Però esiste un caso specifico in cui anche con meno di 166 giorni si possono avere riconosciuti i 12 punti. Nel caso in specie della nostra lettrice, in cui scrive di avere svolto un servizio continuativo dall’1 febbraio 2023 al 8 giugno 2023, per un totale di 128 giorni, con lo svolgimento degli scrutini finali, spetterebbero 12 punti come se fosse stato svolto l’intero anno scolastico.
Il motivo normativo per cui sono assegnati 12 punti anche con i 128 giorni continuativi dall’1 febbraio al termine delle lezioni, compresi gli scrutini, risiede nell’art.11, comma 14 della legge 124/99. La norma suddetta così recita “…il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.
Da qualche hanno i dirigenti scolastici, per seguire il rigore delle leggi di bilancio, licenziano i docenti al termine delle lezioni per poi riassumerli solo per il giorno degli scrutini finali. Questa “interruzione” provocherebbe per alcuni Ambiti Territoriali, l’impossibilità di riconoscere i 12 punti e nel caso in specie anche i 10 punti. In buona sostanza il licenziamento tra il giorno finale delle lezioni e il primo giorno degli scrutini, interrompendo la continuità del servizio, andrebbe ad inficare l’applicazione dell’art.11, comma 14 della legge 124/99. Altri ATP invece, non tengono conto di tale interpretazione e valutano ugualmente il massimo del punteggio e il riconoscimento dei 12 punti.
Eppure una soluzione di buon senso a questo problema del licenziamento al termine delle lezioni ci sarebbe, ma forse sarebbe pretendere troppo pensare alla giusta tutela dei lavoratori. I docenti che svolgono 5 mesi di servizio dall’1 febbraio all’8 giugno, hanno accumulato qualcosa come 12 giorni di ferie che potrebbero essere fruite per evitare l’interruzione del servizio e garantire quindi la valutazione intera dell’anno scolastico con l’acquisizione dei 12 punti in GPS. Sono gli stessi dirigenti scolastici che impongono le ferie nella settimana di festività di Pasqua, ma poi non pensano ad utilizzare le ferie per garantire un vantaggio al docente supplente.
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