I giudici della Corte d’Appello di L’Aquila – su ricorso patrocinato sul territorio dall’avv. Manuela Pirolozzi – non hanno avuto dubbi e hanno ritenuto sufficiente richiamare, per dare piena soddisfazione alle tesi sostenute dall’ANIEF, “la pronuncia del giudice amministrativo di tenore analogo a quello della sentenza impugnata, confermata dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 4028 e n. 4031 del 31 luglio 2009, con le quali il Supremo Collegio amministrativo ha confermato l’illegittimità dell’analogo DM del 31/3/2005 – in forza del quale non era stata riconosciuta al docente la valutazione del servizio militare prestato – […], avendo ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza che ha “costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’art. 485 comma 7 del D.L.vo n. 297/94 (il quale) prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” riconoscendo espressamente “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D.Lgs. 297/94 che non è connotata da limitazioni di sorta”. Appello Miur rigettato, dunque, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in 3.310 euro, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato stante la totale soccombenza in giudizio.
L’ANIEF continua ad ottenere ragione anche presso le corti d’appello italiane e continua ad ottenere il pieno riconoscimento del diritto dei docenti precari a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare prestato anche se non in costanza di nomina. Il Ministero dell’Istruzione, per contro, con il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GaE ha reiterato l’ingiusta discriminazione nei confronti di quanti hanno svolto il proprio dovere nei confronti della patria. ANIEF, dunque, mette a disposizione di tutti i docenti interessati l’esperienza e la professionalità dei propri legali e ricorda a quanti avessero intenzione di ricorrere, che è ancora possibile farlo richiedendo espressamente, all’atto dell’aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.
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