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Ecco i punti della legge 107/2015, modificati per via contrattuale

Il fatto che la legge 107/2015 sia stata “scardinata”, come ha detto, in una nostra intervista esclusiva, il Segretario Nazionale della Flc Cgil Francesco Sinopoli, ha generato, molto probabilmente, una pungente reazione del neo Presidente Nazionale Anp Giannelli. Infatti sul sito nazionale di ANP è così stato scritto: ”L’Amministrazione ha concesso alla parte sindacale di potersi vantare di aver scardinato la legge 107/2015 – senza che questo, peraltro, abbia un fondamento giuridico – completando un percorso avviato già con il CCNI sulla mobilità dell’anno scorso, prorogato anche per l’anno prossimo”. Si presume che la reazione di ANP, datata 16 febbraio 2018, sia nata dalla lettura dell’intervista rilasciata, alla nostra testata, dal leader della Flc Cgil il 13 febbraio 2018.

QUALI SONO I PUNTI CONTRATTUALI CHE MODIFICANO DI FATTO LA LEGGE 107/2015?

Per cominciare c’è il contratto mobilità che modifica il comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015. Mentre tale comma prevedeva che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 il personale docente in esubero o   soprannumerario sarebbe stato assegnato agli ambiti territoriali, e che la mobilità territoriale e professionale  del personale docente avrebbe operato tra gli ambiti territoriali, invece il CCNI sulla mobilità dell’11 aprile 2017 prorogato con l’intesa del 22 dicembre 2017 anche per la mobilità 2018/2019 prevede che i docenti possano essere trasferiti anche su scuola, consentendo, ai sensi del comma 1 art.6 del CCNI mobilità vigente, a ciascun docente di potere esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale. In tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

Inoltre, c’è da sottolineare che anche la chiamata diretta prevista ai sensi dei commi 79 e 80 dell’art.1 della legge 107/2015 è stata regolata con un’apposita norma contrattuale che l’ha modificata.

Anche il bonus del merito che ai sensi dei commi 126 e 127 dell’art.1 della legge 107/2015 era totalmente nelle mani del dirigente scolastico, per effetto dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 è stato portato in parte nella busta paga (inserito nella parte fissa del RPD della busta paga, quindi fruibili anche dai docenti non di ruolo che abbiano una supplenza annuale) e sempre in parte in contrattazione integrativa di Istituto.

Per quanto attiene i fondi dell’alternanza scuola lavoro, previsti dall’art.1 comma 39 della legge 107/2015, l’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 interviene inserendo questi fondi nella contrattazione integrativa d’Istituto.

Infine, l’ipotesi CCNL scuola 2016/2018 interviene anche, ai sensi dell’art.28, sulla regolamentazione dell’utilizzo dei docenti sulle ore di potenziamento.

Le mancate applicazioni della Buona Scuola, insomma, ci sono. E non sono nemmeno poche.

Lucio Ficara

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