Ci giunge notizia che in talune scuole dove si cercano sempre soluzioni didattiche alternative, si sia scelto, con una certa leggerezza didattico-amministrativa, di utilizzare la quota di flessibilità oraria del 20% per attuare una certa “curvatura didattica”.
In particolare ci viene segnalato che in un liceo scientifico, si sia scelto di utilizzare questa flessibilità oraria, per avviare un indirizzo di liceo sportivo, favorendo sempre all’interno del 20%, le ore della classe di concorso A029 a discapito di classi di concorso come A025 disegno e storia dell’arte e la classe di concorso A051 italiano e latino.
Questa operazione, peraltro votata dal collegio dei docenti, è stata decisa senza garantire la tutela dei docenti a cui sono state decurtate ore dall’organico, della conservazione della titolarità.
La domanda che ci poniamo è la seguente: “può la quota oraria dell’autonomia della singola scuola provocare, a causa della sua articolazione, il soprannumero anche solo di un titolare?”. La risposta è data, con estrema chiarezza e senza ombra di dubbio, dalla circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013 sugli organici, che per la parte che riguarda l’utilizzo della quota dell’autonomia sarà replicata anche per l’anno scolastico 2014/2015.
In questa circolare si sottolinea il fatto che i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario.
L’utilizzo della quota dell’autonomia, continua la circolare ministeriale, non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà, né tantomeno la trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
La circolare ministeriale limita l’utilizzo della quota di flessibilità oraria del 20% a quelle situazioni che non creano soprannumeri o cattedre orarie esterne, evitando di creare disagio ai titolari delle classi di concorso che si vedono sottratte le ore curricolari. La cosa strana è che questa operazione di cui stiamo parlando è avvenuta in una scuola che è già da qualche hanno in discesa libera per quanto riguarda le iscrizioni e quindi tende a perdere classi in maniera consistente. In una situazione del genere è ammissibile che il Collegio dei docenti approvi anche la quota oraria dell’autonomia? Ci pare francamente che tutta questa operazione sia un azzardo, che dovrebbe trovare fine con la bocciatura da parte degli Uffici scolastici territoriali, che potranno intervenire riequilibrando gli organici in modo da tutelare tutte le classi di concorso.
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