L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS106, ha risposto in merito alla durata del contratto integrativo di istituto.
L’art. 7, comma 3, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018 – ha spiegato l’Agenzia – prevede espressamente che: “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.” Il successivo comma 10 precisa inoltre che “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.”
Da quanto sopra esposto – ha concluso l’ARAN – consegue la cadenza triennale del contratto integrativo, il quale deve contenere tutte le sezioni normative e la ripartizione del fondo relativo alla prima annualità. Le successive annualità, come su riportato, possono essere negoziate di anno in anno al fine di stabilire i criteri di riparto dei relativi fondi.
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