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Qual è la retribuzione delle ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti?

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Qual è la reale retribuzione oraria delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti? Per dare una risposta a questa domanda consideriamo ad esempio il caso di un docente di ruolo. In questo particolare caso , prendendo nello specifico un docente della scuola secondaria con orario settimanale di 18 ore, ogni ora prestata in eccedenza all’orario di cattedra, per un massimo di 6 ore eccedenti settimanali , ai sensi del comma 10 dell’art 3 dei DPR 399/88 e del comma 1 dell’art 6 dei DPR. 209/87, viene retribuita la settantottesima parte della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale iniziale, compresa la quota di I.I.S., aumentato del 20%. Quanto detto corrisponde effettivamente alla sessantacinquesima parte della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale iniziale integrata da 1/65 dell’I.I.S. in vigore al momento della prestazione. Ovviamente il calcolo cambia rispetto al grado d’istruzione ed anche alla tipologia di contratto, che ricordiamo può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.
 Per fare uno zoom sul calcolo per la retribuzione delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, possiamo affermare che questo viene fatto sulla base di 1/65 dello stipendio tabellare iniziale della qualifica di appartenenza per i docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado , di 1/87 dello stipendio tabellare iniziale della qualifica di appartenenza per i docenti della scuola primaria; di 1/90 della retribuzione mensile iniziale per i docenti della scuola dell’infanzia. 
Per il personale docente non di ruolo ma che comunque ha un orario cattedra di 18 ore di servizio settimanali, l’ora eccedente per la sostituzione dei colleghi assenti è retribuita in ragione di 1/65 della retribuzione mensile iniziale di livello integrata da 1/65 dell’I.I.S. in vigore al momento della retribuzione, nel caso in cui tale personale docente dovesse avere un orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali si deve calcolare l’orario medio di insegnamento tra le ore relative all’orario settimanale di servizio e quelle attribuite ulteriormente. 
Bisogna anche dire che le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, che vengono retribuite come appena spiegato, non devono essere confuse, come a volte avviene, con le ore aggiuntive di insegnamento , il cui riferimento è definito nella tabella 5 allegata al Ccnl scuola e la cui retribuzione oraria è di 35 euro lordi l’ora, che si traducono in un compenso netto di circa 25 euro. Il calcolo approssimato della retribuzione netta delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti non arriva a superare nemmeno le 20 euro orarie. Ecco spiegati i motivi della delusione della retribuzione ottenuta da alcuni colleghi in busta paga di agosto, rispetto alle attese mal calcolate