Home Personale Quale compenso per il docente vicario? Facciamo chiarezza

Quale compenso per il docente vicario? Facciamo chiarezza

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Ci si chiede se il docente vicario che sostituisce il Dirigente Scolastico nel periodo estivo abbia diritto di percepire l’indennità di reggenza durante la sostituzione.

Molti ritengono che a fronte di un impegno che comporta “responsabilità connesse alla funzione dirigenziale”, dovrebbe essere riconosciuta un’adeguata remunerazione.

Il “collaboratore vicario”

Va premesso che- con l’attuazione dell’autonomia scolastica – si è ritenuta “tacitamente abrogata” la disposizione prevista dall’art. 7, comma 2, lett. h) del Testo Unico della Scuola, secondo la quale i collaboratori del preside venivano eletti dal Collegio docenti.

Secondo l’art.25 del Testo Unico del Pubblico Impiego, “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.

Pertanto, mentre la precedente disposizione prevedeva espressamente che uno dei docenti eletti “sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento”, tale disposizione non viene più ripresa nel citato articolo 25.

A rigore, pertanto, la figura del “vicepreside” non è prevista da nessuna norma.

Il “collaboratore” che sostituisce il Dirigente Scolastico svolge mansioni superiori?

Sulla questione è intervenuto il Legislatore con decreto legge n. 95/2012  che, all’art. 14 – Riduzione delle spese di personale, ha chiarito che “il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Dunque, anche nel caso in cui la delega non riguardi un singolo atto, ma l’intero anno scolastico o addirittura qualora tali docenti sostituiscano il Dirigente stesso.

Infatti, la norma in commento afferma testualmente che la regola vale anche nel caso in cui il collaboratore del DS goda di esonero o semi-esonero.

Il Dirigente Scolastico in ferie

Ricorda la Cassazione (n. 18682/2024) che l’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l’attribuzione temporanea di mansioni superiori in caso di oggettive esigenze di servizio, prevede espressamente che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell’assenza per ferie»).

Pertanto, la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori.

La decisione della Cassazione

Sulla questione è tornata a pronunciarsi recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29175 del 12 novembre 2024.

Ribadendo il proprio costante orientamento – e mettendo probabilmente la parola fine al dibattito giurisprudenziale sulla questione- la Corte ha chiarito come la posizione del docente vicario sia ormai da ricondurre alla figura dei “collaboratori” del Dirigente Scolastico e che per la sostituzione del DS durante le ferie non spetti alcuna indennità di “funzioni superiori”, stante la normale brevità e dunque anche l’impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di “prevalenza”.