Categorie: Alunni

Quale Consiglio di classe valuta la sospensione del giudizio?

In questi giorni di fine agosto si sono svolti, ai sensi dell’OM 92/2007, gli esami integrativi per risolvere la sospensione del giudizio degli alunni frequentanti le prime 4 classi delle scuole secondarie di secondo grado. Ricordiamo che negli scrutini finali delle scuole secondarie di secondo grado se l’alunno non riporta in tutte le materie la sufficienza potrà, a secondo del numero e della gravità delle insufficienze, essere non ammesso alla classe successiva oppure avere la sospensione del giudizio.

Come scritto nell’art.7  dell’OM 92/2007, in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata, per gli alunni sospesi,  solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”,  senza inserire alcun voto di riferimento.  A questi alunni poi viene data l’opportunità, fornita dalla scuola, di seguire i corsi di recupero per le materie deficitarie, al fine di sostenere delle verifiche finali per valutare, in una sessione integrativa degli scrutini finali, se ammettere o non ammettere l’alunno alla classe successiva. Tale sessione integrativa degli scrutini finali è ovviamente riferita all’anno scolastico in corso e deve essere espletata di norma entro il 31 agosto, anche se alcune scuole sconfinano a settembre. Infatti l’art.8 dell’OM 92 è molto chiaro e non lascia dubbi interpretativi: ”Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

Quindi è chiaro che la norma indica come data limite il 31 agosto, anche se è possibile lo sconfinamento a settembre, che comunque deve essere motivato e documentato dal dirigente scolastico.

Una domanda sorge spontanea è la seguente: “qual è il Consiglio di classe che deve valutare la sospensione del giudizio?”, la risposta a questa importante  domanda è scritta al comma 6 dell’art.8 dell’ordinanza ministeriale 92/2007 : “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.

Quindi da questo comma si evince con chiarezza l’importanza, anche a costo di fare contratti specifici per i precari a cui è scaduto il contratto, di avere lo stesso Consiglio di classe dello scrutinio finale di giugno. Purtroppo oggi molte scuole non applicano più così pedissequamente questa norma, preferendo non nominare i precari con scadenza 30 giugno per i giorni delle verifiche e degli scrutini, sostituendoli con personale di ruolo della stessa disciplina. Sembrerebbe che le ragioni della spending review anche in questo caso stiano prendendo  il sopravvento, rispetto ai decreti e ordinanze ministeriali.

Lucio Ficara

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