Tra i vari chiarimenti contenuti nella circolare 12/E, l’Agenzia delle Entrate si occupa anche di massimale sul quale calcolare la detrazione per studenti fuori sede.
Si riporta di seguito domanda e risposta del Fisco:
Domanda
Qual è il massimale su cui calcolare la detrazione per studenti fuori sede, nel caso di un figlio a carico dei genitori (al 50 per cento per ciascuno) con una spesa per canoni di locazione superiore a 2.633 euro annui? Prendiamo il caso di uno studente con un canone annuo di 4.200 euro: è giusto ritenere che il limite massimo valga per ognuno dei due genitori (che quindi detraggono entrambi il 19 per cento di 2.100 euro) oppure va considerato complessivamente (e quindi ogni genitore detrae il 19 per cento di 1.316,50 euro)? La circolare 20/E del 2011 ha esaminato il caso dei due figli a carico al 50 per cento dei genitori, entrambi con contratti detraibili, affermando che “tale importo (2.633 euro, ndr) costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio”. L’espressione “anche” induce a ritenere che lo stesso principio valga anche quando ci si riferisce a un figlio solo.
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Risposta
La circolare n. 34/E del 2008 – nel richiamare la circolare n. 11/E del 2007 che, in merito alle le modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazione di cui all’art. 15, comma 2, del TUIR, ha confermato le indicazioni generali già fornite nei precedenti documenti di prassi e nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione – ha precisato che, quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50 per cento. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro.
La circolare n. 20/E del 2011 ha ribadito tale assunto precisando che l’importo di 2.633 euro, costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. L’ipotesi ivi delineata, tuttavia, era quella di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori. A tali condizioni ciascun genitore avrebbe potuto beneficiare della detrazione del 19 per cento sull’importo massimo per ciascuno di 2.633 euro.
Nel caso ora prospettato, invece, si conferma che la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Diversamente, infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita a ciascun genitore una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito dall’art. 15 medesimo.
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