La nota ministeriale n° 33071 del 30 novembre 2022, nel dare disposizioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, dedica un paragrafo alle modalità d’iscrizione degli alunni con disabilità.
Fermo restante che le iscrizioni possono avvenire dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, per l’iscrizione degli alunni con disabilità la procedura prevede oltre all’iscrizione on line, un perfezionamento della stessa attraverso la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza e diagnosi funzionale. Mentre il profilo di funzionamento, necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale, sarà trasmesso dalla famiglia dopo la sua stesura.
Qualora per motivi legati al disabile o alla sua famiglia, dovesse presentarsi l’ipotesi di trasferimento dell’iscrizione, da una scuola a un’altra avente le medesime caratteristiche e lo stesso indirizzo di studi, le date previste dalla nota non sono da tenere in considerazione solo per eccezionali motivi debitamente rappresentati.
L’alunno disabile che ha conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, e che non ha compiuto il diciottesimo compleanno entro il primo settembre del 2023, data d’inizio dell’anno scolastico, può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado o ai corsi d’istruzione di formazione professionale con le misure d’integrazione previste dalla legge n° 104/92.
Gli alunni disabili, assenti agli esami di stato del primo ciclo e che hanno ricevuto, secondo le disposizioni della normativa vigente, un attestato di credito formativo, non possono essere iscritti alla terza classe di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2023/2024, nella misura in cui il suddetto attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi d’istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di altri crediti formativi.
Secondo quanto sancito dalla sentenza delle corte costituzionale n° 226 del 4 – 6 luglio 2001, gli alunni con disabilità ultra diciottenni che abbiano o non abbiano conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, possono iscriversi e frequentare i percorsi d’istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n° 104/92 e successive modificazioni.
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