Nonostante gli accorpamenti dovuti al dimensionamento, è ormai cronica la carenza in organico dei DSGA.
D’altra parte, a differenza degli altri profili professionali, non esiste una “graduatoria per le supplenze” relativa ai DSGA.
Ulteriore problema è la sostituzione dei DSGA in caso di assenza (per motivi di salute, mandato elettorale, servizio all’estero, ecc.).
In questi casi, il DSGA viene sostituito da un assistente amministrativo in servizio nell’istituto, sulla base di una graduatoria interna.
La retribuzione è quella prevista per un DSGA ad anzianità zero.
Il “facente funzioni” non sarà retribuito come assistente amministrativo, ma come se fosse un DSGA (del resto sta esercitando tali mansioni).
Sembrerebbe dunque che l’assistente amministrativo venga adeguatamente remunerato per le mansioni più complesse che gli sono state assegnate.
Ma non è sempre così.
Infatti, la retribuzione di un assistente amministrativo con molta anzianità potrebbe essere addirittura maggiore della retribuzione iniziale del DSGA.
Dunque, l’a.a. f.f. di DSGA – a fronte di un impegno comportante maggiori responsabilità e certamente più complesso- rischia addirittura di subire una diminuzione della retribuzione.
In questo quadro non particolarmente edificante, finalmente una buona notizia per i DSGA f.f..
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15198 del 30 maggio 2024, ha osservato come “l’indennità differenziale” da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore; inoltre “può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio”.
In pratica, più si è esperti e minore è l’aumento di stipendio…
A mitigare tale discutibile trattamento economico, è giunta la citata pronuncia della Corte che ha affermato che qualora il dipendente goda della ”valorizzazione professionale area B posizione 2», tale voce dovrà essere comunque corrisposta in aggiunta alla retribuzione iniziale prevista per il DSGA (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 15198/2024).
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