Abbiamo già illustrato in un precedente articolo, la circolare dell’11 settembre scorso con la quale il Ministero ha fornito indicazioni di dettaglio per l’individuazione dei lavoratori fragili tra il personale della scuola.
Uno dei possibili esiti della visita medica effettuata dal medico competente nominato dal dirigente scolastico o, in mancanza, dalle strutture dell’Inail, dell’Asp o dell’Università incaricate allo scopo, può portare al giudizio di inidoneità temporanea alle specifiche mansioni del lavoratore e, nel caso dei docenti, all’insegnamento.
Il giudizio di inidoneità è limitato al perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia e, nel nostro caso, in mancanza di ulteriore proroga da parte del Governo, dovrebbe essere limitato al 31 dicembre 2020.
In seguito al giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica, il lavoratore avrà la possibilità di chiedere, in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea, di essere adibito ad altre mansioni compatibili con il proprio profilo professionale ed il proprio stato di salute.
In caso contrario, qualora il lavoratore non dovesse richiedere di essere adibito ad altre mansioni, verrà collocato in malattia d’ufficio.
Per l’utilizzazione in altre mansioni, la circolare dell’11 settembre richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al CCNI sull’utilizzazione del personale inidoneo del 25.06.2008.
A mente delle previsioni del CCNI, l’utilizzazione avviene, di norma, presso l’istituto di titolarità (è comunque prevista la possibilità di utilizzo, su richiesta, anche in altra provincia) e, a tal fine, il lavoratore sottoscrive uno specifico contratto di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta per n.36 ore settimanali di servizio, con diritto a conservazione della titolarità nella propria sede di servizio e mantenimento del trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza.
Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto dell’esito della visita medica e delle richieste dell’interessato, a titolo esemplificativo, vi sono quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, i supporti didattici ed educativi, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Su richiesta e per verificate esigenze, l’utilizzo può essere anche disposto presso altre istituzioni scolastiche o presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero, o addirittura presso altre Amministrazioni pubbliche e, in caso di più richieste per la stessa istituzione scolastica, si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.
Il contratto individuale per l’utilizzazione deve essere stipulato da parte dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato; durante detto periodo il lavoratore sarà collocato in malattia d’ufficio e, qualora il termine di 30 giorni non dovesse essere rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non sarà computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto dal CCNL.
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