Sul Sole 24 Ore, nel consueto inserto “L’Esperto risponde” c’è spazio per il quesito di una lettrice rimasta vedova da circa due mesi. Il marito aveva dieci anni di lavoro continuativo come dipendente. Le spetta la pensione di reversibilità e se sì, qual è la percentuale in base al rapporto di parentela?
La risposta, a cura dell’esperto Aldo Forte, è molto approfondita e merita di essere segnalata. La pensione ai superstiti decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato. Nel caso specifico, dal 1° agosto 2017.
Hanno diritto a questo tipo di pensione, nel dettaglio, i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.
Infatti, in base alla posizione contributiva in cui si trovava il de cuius la pensione ai superstiti prende il nome di:
– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;
– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.
I REQUISITI DEL DECEDUTO
I superstiti hanno diritto alla pensione se il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (cioè 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa). Oppure se questi è in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità (cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta, a condizione che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno. Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.
Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti appena descritti è prevista l’erogazione dell’indennità una tantum, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale.
In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità, è possibile calcolare la pensione ai superstiti, considerando il beneficio dell’incremento dell’anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.
DIRITTO ALL’ASSEGNO
Ha diritto all’erogazione della pensione, innanzitutto, il coniuge superstite, con alcune precisazioni: se è separato consensualmente, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso. Se è separato con addebito (per colpa), la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal tribunale; Se è divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.
Se il deceduto dopo il divorzio si è risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale. L’Inps procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Hanno diritto all’erogazione della pensione anche i figli che, alla data del decesso, siano: minorenni, fino all’età di 18 anni; inabili, di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo; studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa; universitari, fino all’età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.
Ai fini dei requisiti appena indicati, nella nozione di «figli» rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
Sono considerati a carico del deceduto i figli: maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%; maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali; maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell’ importo dell’indennità.
Infine, ne hanno diritto i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
RIDOTTA SE NON CI SONO ALTRI REDDITI
In base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Con la legge 335/1995 è stata prevista la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.