Con la nota 941/2017 il Miur ha riepilogato le prerogative sindacali per il personale del Comparto Scuola, comprese le RSU.
I dirigenti delle OO.SS. rappresentative non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, di permessi sindacali giornalieri ed orari retribuiti per:
- l’espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.
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I permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA e ai Dirigenti Scolastici.
I dirigenti delle associazioni sindacali hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Ci sono poi i permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU): i dirigenti scolastici devono determinare, per il periodo 1.9.2015-31.8.2016, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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