La legge 104/92 regola i permessi per i disabili e per i familiari che li assistono. Per quanto riguarda il pubblico impiego è necessario fare riferimento anche alle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica e, per la Scuola, al relativo CCNL.
L’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a chiarire alcuni aspetti della disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92.
In particolare il CCNL afferma che tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Il successivo comma 7 dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei 3 giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Tali ore possono essere così distribuite: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
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Le due diverse tipologie di permessi mensili (a giorni o ad ore) previsti dalla legge 104/1992 per i dipendenti disabili in situazione di gravità certificata possono essere cumulati o sono alternativi?
A questa domanda ha risposto l’ARAN con proprio orientamento applicativo, ricordando che la Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011 con oggetto “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/92” nella parte della “modalità di fruizione dei permessi per il dipendente in situazione di disabilità grave”, chiarisce le modalità alternative di fruizione mensile degli stessi:
La stessa Legge n. 104 del 5.02.1992 all’art. 33 sancisce chiaramente che la persona, portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3.
Sembra, quindi, chiaro che non vi possa essere cumulo tra il diritto ai giorni di permesso retribuito e la riduzione giornaliera dell’orario.
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