L’art. 33, comma 6, della legge 104/1992 prevede per i lavoratori in condizione di disabilità grave accertata la possibilità di fruire di una serie di benefici.
In particolare, possono beneficiare alternativamente di:
I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta, così come i permessi fruiti a ore, che sono assimilati ai permessi per allattamento. Inoltre, durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare.
Lo stesso lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui sopra può essere assistito da altro soggetto lavoratore, parente o affine entro il secondo grado (entro il terzo solo qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), purché il medico di sede, in relazione alla gravità della disabilità, valuti che il disabile abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore.
Per tale assistenza spettano i permessi di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge, vale a dire 3 giorni di permesso mensile.
I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate, così come ha chiarito l’Inps con messaggio n. 24705/2011.
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