Una docente assunta quest’anno nella scuola secondaria chiede quali sono le responsabilità e gli obblighi degli insegnanti durante la ricreazione.
Prima di tutto, bisogna ricordare dove rintracciare a livello normativo la viglanza degli insegnanti. Ed ecco che tale viene
contemplata dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, e prevede la responsabilità dell’insegnante per la vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni.
Innanzitutto, l’insegnante è tenuto ad essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accompagnare gli alunni all’uscita l’ultima ora di lezione.
Per quanto riugarda la scuola primaria, è bene verificare che siano presenti i genitori all’uscita della scuola prima di lasciarlo incustodito. Se così non fosse, l’insegnante non è obbligato ad attendere all’infinito, ma può segnalare il tutto al dirigente o chi ne fa le veci e consegnare l’alunno incustodito ai collaboratori scolastici.
Per rispondere alla docente che ci ha posto la domanda, partiamo subito col dire che in occasione del cambio d’ora, se il collega dell’ora successiva dovesse ritardare, non sarà possibile lasciare la classe incustodita e senza sorveglianza.
Nell’ipotesi in cui questo ritardo dovesse diventare importante, il docente è tenuto a segnalare il tutto al dirigente scolastico.
Sul tema, vale la pena ricordare, abbiamo anche una sentenza della Corte dei Conti, la n. 86/92, che sancisce: “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.
Lo stesso discorso è valido per la ricreazione: infatti quando suona la campanella della pausa, vige l’obbligo della sorveglianza da parte del docente dell’ora precedente alla ricreazione.
Se parliamo di vigilanza e responsabilità dobbiamo però precisare che la vigilanza degli alunni di norma viene normata dal Regolamento d’istituto, che dovrebbe fare chiarezza su questi aspetti molto importanti. Usiamo il condizionale perché purtroppo, come ci è stato segnalato in passato, questo non avviene.
E’ bene ricordare, a questo punto, che l’insegnante che non vigila sugli alunni, rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.
Infatti, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001 si dovrà procedere così:
1) contestazione degli addebiti entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto. E poi,
2) convocazione della dipendente per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;
3) conclusione del procedimento entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;
4) possibilità di un unico rinvio nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.
Infine ricordiamo che dallo scorso anno è stata introdotta la novità in merito all’uscita degli studenti minori di 14 anni, che sancisce l’esonero del personale della scuola da qualsiasi responsabilità di vigilanza.
Infatti, “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni”. Ne consegue che l’autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
Il testo specifica anche che la scuola viene esonerata da ogni responsabilità anche per quanto riguarda la salita e discesa dal mezzo dal bus scolastico.
Infatti, “l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.
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