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Quali sono gli obblighi dei docenti non coinvolti negli esami di Stato?

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Scuola che vai interpretazioni delle norme che trovi. 
Ci sono scuole che il giorno delle prove scritte degli esami di Stato fanno presenziare a scuola tutti i docenti non impegnati come membri interni o esterni ai medesimi esami. Altre scuole invece non obbligano il corpo docente, che non è impegnato a qualsiasi titolo negli esami, a essere presente nei locali della scuola durante le prove scritte degli esami, ma si limitano a ricordare che tali insegnanti devono assicurare, oltre la reperibilità, anche l’immediata presenza a scuola. Quali delle due modalità di interpretare la norma è corretta? 
Innanzitutto la norma a cui facciamo riferimento è la circolare ministeriale n.7 del 19 febbraio 2013, riguardante la formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2012/2013. In questa circolare alla pagina 26 nel punto 5 del capitolo 3 delle norme comuni è scritto che  il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse. Come è giusto interpretare questa norma senza creare disorientamento nei docenti ed in alcuni casi anche dei disservizi per le commissioni di esame? 
Rimanere a disposizione fino al 30 giugno, non significa andare giornalmente a scuola in modo da garantire la propria disponibilità, ma significa essere reperibili per qualsiasi evenienza ed in poco tempo potere raggiungere la sede di servizio. In sostanza rimanere a disposizione significa non partire per le vacanze, ma restare fino alla fine del mese di giugno nel proprio domicilio, in modo da potere essere contattati al bisogno. Inoltre nelle giornate del 19 giugno (prima prova scritta), il 20 giugno (seconda prova scritta) e il 24 giugno (terza prova scritta), bisogna assicurare comunque la presenza in servizio. Il verbo assicurare è usato come sinonimo di garantire, quindi il docente non ha l’obbligo della presenza effettiva a scuola, ma ha l’obbligo di garantire, se ci fosse reale bisogno, la sua presenza tempestiva a scuola per un’eventuale sostituzione. A noi sembra corretta l’interpretazione di quei dirigenti scolastici che invitano i docenti ad essere reperibili e pronti a garantire la loro presenza a scuola durante l’espletamento delle prove scritte, mentre ci sembra una forzatura, quella fatta da alcuni presidi che obbligano alla presenza nei locali della scuola per il personale docente non utilizzato per gli esami di Stato.