Categorie: Ordinamento

Quali sono i doveri del docente durante le assemblee d’Istituto dei ragazzi?

Cominciamo con il dire che l’organizzazione e la vigilanza durante le assemblee d’istituto competono in via esclusiva al comitato studentesco o al presidente dell’assemblea e che comunque, al dirigente scolastico come specificato dalla circolare ministeriale n. 312/1979 e dall’art. 14 D.lgs. n. 297/94, spetta l’obbligo di intervenire in caso di necessità. Per cui il Ds, quale titolare dell’organizzazione dell’attività scolastica avvalendosi anche dei docenti fiduciari ai quali possono essere delegati specifici compiti come previsto dall’art. 25 n. 5 D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo intervento, che potrebbe giungere anche al limite di sospendere l’attività assembleare.
Bisogna ricordare, per principio di correttezza ,che non esiste nessun obbligo normativo da parte dei docenti, in caso di concessione di assemblea d’Istituto, che imponga loro di rispettare il regolare orario di servizio personale , rimanendo a disposizione nei locali della scuola, anche dopo che gli alunni sono usciti dalla scuola per rientrare a casa. Ci viene segnalato infatti che qualche dirigente ha scritto, incautamente, in circolari interne alla propria scuola , che esisterebbe tale obbligo di legge, asserendo quanto segue: “ai sensi del comma 8 art. 13 D. l.vo 297/94 all’assemblea di istituto possono assistere oltre al dirigente o suo delegato, i docenti che lo desiderino, i quali, sono comunque tenuti a rispettare l’orario personale, rimanendo a disposizione nei locali del liceo”.
È bene sapere che l’art.13 comma 8 prevede invece esattamente quanto segue: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino” e non è scritto da alcuna parte che i docenti sono tenuti a rispettare l’orario personale, rimanendo nei locali della scuola. Non si comprenderebbe, del resto a quali compiti didattici o di funzione all’insegnamento gli insegnati sarebbero chiamati ad assolvere in un giorno in cui le lezioni sono sospese. A supporto di tali convinzioni ci sono sentenze di giurisprudenza amministrativa, che hanno definitivamente chiarito quanto segue: “non è ipotizzabile per i docenti l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”; “non è consentito imporre al singolo insegnante obblighi di semplice presenza nella sede della scuola, i quali avrebbero carattere meramente formale, senza alcuna utilità per l’amministrazione” Consiglio di Stato n. 173/88, conforme: Tar Lazio n. 888/86. Insomma ne abbiamo abbastanza per dire che il Ds non può obbligare il docente a rimanere a scuola, quando l’attività didattica è sospesa. Questo dice la normativa vigente, altra cosa è lo spirito collaborativo dei docenti, che con particolare sensibilità e senso deontologico spontaneo, garantiscono la propria presenza fin quando gli alunni terminano l’assemblea e lasciano la scuola per fare rientro a casa.

Lucio Ficara

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