Molti docenti ci contattano spesso per chiedere alcuni chiarimenti in merito alle attività che riguardano gli insegnanti.
Fra queste, abbiamo le attività funzionali, presenti all’art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999. A tal proposito ricapitoliamo quali sono, proprio allo scopo di fare chiarezza.
Intanto, possiamo ricordare che l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno riguardante la funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresi anche la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Le attività funzionali individuali che gli insegnanti devono rispettare per contratto sono:
– la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
– la correzione degli elaborati;
– i rapporti individuali con le famiglie.
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Mentre invece, gli adempimenti di carattere collegiale previsti dalle attività funzionali sono:
– la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, comprese l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
– la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
– lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Inoltre, il Consiglio di istituto in base a quanto proposto dal collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo strumenti adeguati di comunicazione tra istituto e famiglie.
Infine, bisogna ricordare che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Assistere, non responsabili all’uscita. Pertanto, la vigilanza non rientrerebbe fra i doveri del docente all’uscita da scuola, per esempio fuori dall’edificio, eccezion fatta in caso di indicazioni diverse da parte del regolamento d’istituto.
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