A parlare di falle legislative e di conseguenza contrattuali, sul sistema delle precedenze per la mobilità o le graduatorie d’Istituto, del personale scolastico disabile, bisognoso di cure continuative o anche referente unico nell’assistere il genitore disabile in stato di gravità, è un articolo di oggi del quotidiano on line “La Sicilia”.
Il problema viene sollevato dalla testata giornalistica siciliana a causa di alcune evidenti anomalie registrate in provincia di Agrigento. Infatti lascia increduli e legittimamente sospettosi il caso di una scuola di Sciacca, dove su una dotazione organica complessiva di 140 posti, oltre 90 tra docenti e personale ata usufruiscono dei benefici della legge 104. L’articolista de “La Sicilia”, conclude il suo articolo puntando l’indice contro il malcostume delle false invalidità ma anche su alcune falle presenti nella legge 104/92, e nel contratto sulla mobilità degli insegnanti.
A quali falle legislative e contrattuali si riferisce il giornalista?
Partendo dal presupposto che la legge 104/92 è una legge dall’alto valore civico, che tutela la disabilità e consente a chi soffre di avere il conforto e il sollievo della sofferenza, una legge che si basa anche su elementari principi cristiani, c’è però da sottolineare che purtroppo esistono persone ignobili che abusano delle agevolazioni di questa legge attraverso certificazioni false.
Parlare di falle legislative e contrattuali sembra un azzardo, visto che nel contratto di mobilità viene richiesta una particolare e precisa procedura di presentazione dei certificati. Nel contratto di mobilità c’è l’art. 7 che tratta in modo molto analitico il sistema delle precedenze comuni e l’esclusione dalla graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
A leggere questa norma contrattuale non si ravvedono falle che potrebbero avvantaggiare falsi invalidi o pseudo tali. Infatti, ad esempio, nel punto III dell’art. 7 del contratto di mobilità, che si riferisce alle precedenze del personale con disabilità o bisognoso di cure continuative, che chiede trasferimento o l’esclusione dalle graduatorie d’Istituto, è scritto che per beneficiare delle precedenze suddette gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nell’art. 9.
Tale articolo 9 è molto fiscale sulla presentazione cartacea dell’attestazione della disabilità, che deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., secondo quanto previsto dall’art. 4, della legge n. 104/92.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, in via provvisoria, attestano la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento. Inoltre il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
Il discorso della certificazione provvisoria non può essere vista come una falla, ma molto più saggiamente come una tutela per chi è purtroppo colpito da una grave malattia. Invece sarebbe giusto colpire senza indulgenza chi ha usufruito delle agevolazioni della legge 104, senza averne alcun diritto, ma per questo ci sono le sanzioni disciplinari che l’ufficio scolastico deve assolutamente infliggere, fino ad arrivare anche, se ci sono le condizioni, al licenziamento.