Tra i tanti chiarimenti forniti in materia di Irpef (oneri detraibili, oneri deducibili, imposte indirette) all’interno della circolare 17/E del 24 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto anche a due quesiti riguardanti l’iscrizione e frequenza degli Istituti Tecnici Superiori.
Il primo quesito riguarda la possibilità di detrarre e in che misura le tasse pagate da un contribuente per l’iscrizione agli I.T.S., che, secondo il D.P.C.M. del 25/01/2008, “non rappresentano né il 6/7 anno della scuola secondaria superiore, né un ulteriore corso universitario, ma si collocano all’interno di un nuovo settore, non esistente in Italia quale quello del sistema “terziario post-secondario”. Le competenze acquisite sono riferibili al livello 5 del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando le precisazioni del Miur, ha risposto che gli I.T.S. rientrano nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria; sono “istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (DPCM 25 gennaio 2008, art. 7, comma 3). Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore con l’indicazione dell’Area tecnologica e della figura nazionale di riferimento, unitamente alla certificazione delle competenze (DI 7 settembre 2011, art. 5) corrispondenti al V° livello del Quadro Europeo delle qualifiche – EQF (DI 7 febbraio 2013, all. A punto 4, lett. A)”.
Quindi, ad oggi i percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. presentano, ad oggi, una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria.
Fatte queste premesse, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano nell’ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione. Per questa ragione valgono anche per gli I.T.S. le regole di cui all’art. 15 del TUIR, che al comma 1, lett. e), prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. La detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Per la determinazione dell’importo ammissibile alla detrazione, vale quanto previsto nell’allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013: “Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.
Il secondo quesito concerne, invece, la possibilità di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università, anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori.
In questo caso la risposta è negativa. Infatti, diversamente dalla detrazione prevista dalla lett. e), la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i –sexies), comma 1, dell’art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti “iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso” da quello di residenza.
Quindi, per l’Agenzia delle Entrate, considerato il tenore letterale della disposizione, non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli I.T.S. a corsi di laurea universitari, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione per canoni di locazione.