Quali tutele Inail per i docenti?

I dirigenti scolastici e i i DSGA al pari dei docenti stessi, non sono sempre pienamente consapevoli dei punti di fragilità delle tutele INAIL verso gli insegnanti e gli alunni dei vari ordini di scuola ed è quantomai opportuno che siano chiari i limiti e campi di applicazione delle tutele garanite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Preliminarmente, si ricorda che i docenti delle scuole pubbliche, in quanto dipendenti statali, ai sensi del c.2., art. 127 del T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965  n.1124) sono assicurati presso l’INAIL con il sistema della cosiddetta gestione per conto dello Stato[1], secondo la quale le amministrazioni statali non versano all’INAIL alcun premio di assicurazione, ma rimborsano all’Ente gli importi per le prestazioni previdenziali da questo erogate, maggiorate delle spese varie che l’Ente affronta.

Gli insegnanti, come avviene per tutti i lavoratori, sono assicurati all’INAIL ma occorre essere consapevoli e ricordare che non tutti i docenti sono ricompresi nelle tutele previdenziali, ma solo i docenti  identificati dagli artt. 1.28 e 4.5 del T.U. Del 1965 e cioè:

Ed, in particolare:

se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:

esperienze tecnico-scientifiche

esercitazioni pratiche

esercitazioni di lavoro.

La circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 precisa:

“con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L’esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, i docenti accompagnatori debbano rientrare nel novero delle attività protette. Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.”

Emerge chiaramente quindi dal T.U. e dalla circolare esplicativa che non tutti i docenti godono dell’assicurazione contro gli infortuni. I docenti di discipline teoriche, di ogni ordine di scuola risultano esclusi dalla copertura. E’ pur vero che nell’era delle L.I.M. E del registro elettronico molti più docenti si ritrovano a rientrare nel novero di quanti usano “macchine elettriche” sistematicamente, ed è bene che il Dirigente Scolastico consideri questa evenienza nel momento in cui trasmette le informazioni relative al sinistro eventualmente occorso ad un docente che abitualmente opera in aule dotate di LIM, di computer, tablet o videoproiettori.

Per questi docenti assicurati, in caso di lesioni e malattie professionali l’INAIL garantisce:

prestazioni economiche:

indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%;

assegno per l’assistenza personale continuativa;

integrazione della rendita;

rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

prestazioni sanitarie:

prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;

prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;

prestazioni riabilitative.

Resta pur vero, tuttavia, che ancora un numero considerevole di insegnanti (gran parte dei docenti della scuola d’infanzia, i docenti di discipline teoriche che non operano in aule tecnologicamente attrezzate…) restano privi di copertura assicurativa.

Fino al 2011, questi docenti, in caso di incidente sul lavoro, potevano fare istanza di accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni riportate da causa di servizio chiedendo anche l’equo indennizzo, il rimborso spese di degenza e la pensione privilegiata. Con D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011[2], queste possibilità sono state negate ed è stata introdotta una razionalizzazione delle tutele riconosciute a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riconducendo l’erogazione delle prestazioni a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, con il risultato che, in caso di malattia professionale, i docenti che non rientrano nelle categorie sopra descritte non possono godere di alcuna di alcuna forma risarcitiva o agevolazione pensionistica. L’unico vantaggio che rimane a questi docenti in caso di infortunio è la corresponsione dello stipendio al 100%, senza decurtazioni.

E’ quantomai importante, perciò, che le scuole offrano ai docenti la possibilità di aderire ad una assicurazione contro gli incidenti, badando che le tutele offerte dalle compagnie assicurative coprano gli infortuni più frequenti di cui sono vittima i docenti, primo fra tutti gli incidenti in itinere.

Isegnanti ed infortuni in itinere – limiti delle tutele INAIL

In una circolare interna del 1999[3], l’INAIL chiarisce con precisione e scrupolo cosa si intende per infortunio in itinere. Si chiarisce che “in itinere” è l’infortunio conseguente al rischio della strada, nel quale il lavoratore incorre percorrendo il tragitto che conduce:

dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa, sia prima che dopo l’orario lavorativo, sia durante la pausa lavorativa per il consumo del pasto a metà giornata (laddove non ci sia la possibilità di consumare il pasto in mensa);

dal luogo di lavoro a quelli di ristoro per il pranzo e pernottamento diversi dalla dimora abituale e viceversa;

da un luogo di lavoro all’altro, nei casi in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro.

L’incidente avvenuto durante lo spostamento da una sede di lavoro all’altra dello stesso istituto scolastico, invece, è da inquadrare come infortunio in “attualità di lavoro”, in quanto gli eventi accadono nell’arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa.

I docenti (e solo quelli) ricompresi nei già citati  artt. 1.28 e 4.5 del T.U. Del 1965 (docenti di laboratorio o che usano macchine elettriche, di sostegno o di educazione fisica, attività motoria…) sono assicurati anche per gli infortuni in itinere in quanto: “Gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.” [4]

Fa parte del rischio elettivo, ad esempio, la scelta del mezzo utilizzato per recarsi al lavoro; il docente non viene generalmente risarcito se si sposta con l’auto su una distanza inferiore ad un chilometro o se si sposta con il mezzo proprio quando potrebbe usare i mezzi pubblici, come precisa la circolare INAIL 8 luglio 1999: “Resta confermato, perciò, che ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con i mezzi pubblici, l’eventuale scelta di utilizzare il mezzo privato deve risultare necessitata in quanto, altrimenti, ricade nell’ambito del rischio elettivo assicurativamente non protetto”[5] . Occorre quindi che il docente non impossibilitato a percorrere un breve tragitto a piedi o in bicicletta o ad usare un mezzo pubblico valuti con attenzione l’abitudine di usare l’auto per recarsi al lavoro in quanto tale abitudine potrebbe non essere coperta da assicurazione contro gli infortuni.

Esiste anche una fascia oraria prima e dopo la prestazione lavorativa (un’ora) che è coperta da tutele in quanto non sono coperte fasce di tempo impiegate per altre attività, né sono coperte deviazioni dal tragitto diretto casa-lavoro e lavoro-casa (tranne l’estensione della tutela assicurativa durante il percorso interrotto o deviato per portare i figli a scuola).[6]

Si ribadisce, purtroppo, che se i docenti non sono tutelati a monte dall’INAIL poiché non rientrano nelle categorie definite dagli artt. 1.28 e 4.5 del T.U. Del 1965, vale a dire non presentano determinate caratteristiche lavorative, non saranno tutelati nemmeno in caso di infortunio in itinere.

Lo stesso vale per gli spostamenti in “attualità di lavoro”, cioè gli spostamenti da un plesso all’altro o per fatti di servizio quali la partecipazione al un gruppo di lavoro presso un’altra scuola, la partecipazione ad una cerimonia di premiazione o qualsiasi occasione in cui un docente è comandato a svolgere una missione fuori sede. “Il fatto di servizio, infatti, non può e non deve essere limitato al solo lasso di tempo in cui il docente presta la sua opera nell’ambito della propria sede lavorativa ma deve comprendere qualsiasi situazione inerente alla prestazione di servizio anche se compiuta fuori dall’abituale sede lavorativa o fuori dall’abituale orario lavorativo”[7]. Ai fini assicurativi, naturalmente, tali missioni di servizio devono essere comandate o autorizzate con un mandato scritto. 

Le tutele INAIL nei confronti degli alunni

Gli alunni godono di talune tutele da parte dell’INAIL in alcuni casi in cui possono essere assimilati a lavoratori.

La circolare INAIL n. 79 del 17 novembre 2004 precisa infatti che:

“Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media . Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento.

Ne consegue che gli studenti saranno assicurati:

per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche

per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro

per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche.

Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere.”

Sono assicurati anche gli alunni durante lo svolgimento di esercitazioni di scienze motorie e sportive, ma poiché l’attività ludica svolta dai bambini non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del Testo Unico.

Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, cioè quei viaggi o visite guidate “essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d’arte (…) . che si prefiggono le visite (…) in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio”[8]. Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell’esercitazione pratica. Anche in questi casi, però, il viaggio casa-scuola e scuola-casa non sono assicurati.

la circolare 44/2016 prende più dettagliatamente in considerazione la posizione degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, ormai rese obbligatorie dalla L. 107/2015 e precisa che gli studenti “… impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U. …“.

Per tale motivo, prosegue la circolare,  “… Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. …“.

La tutela INAIL, intesa come risarcibilità dell’infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o come risarcibilità della malattia contratta a causa del’attività lavorativa, è quindi estesa a tutti gli studenti che svolgono attività di alternanza scuola-lavoro, limitatamente, però, al tempo e ai luoghi dello svolgimento delle attività lavorative.

A completamento, non poteva mancare una precisazione sulla risarcibilità dell’infortunio in itinere. Infatti l’INAIL precisa che:

sono considerati infortunio in itinere gli eventi occorsi durante il tragitto scuola-azienda (o ente);

non sono considerati tutelabili invece gli infortuni occorsi sul tragitto abitazione-azienda (o ente).

Una breve riflessione

Dopo l’abrogazione per effetto del  D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, rimane un fatto che, ad oggi, diversi docenti non godono di alcuna tutela da parte dell’INAIL e che è quantomai opportuno che i docenti riflettano che spesso sono inconsapevoli della mancanza di tutele assicurative, sull’opportunità di aderire alle forme di assicurazione volontaria che le scuole mettono a disposizione dei docenti per permettere loro di ridurre le conseguenze da possibili rischi connessi all’attività lavorativa, che, sebbene non numerosi come in altri comparti di lavoro, possono avere conseguenze pesanti sulla vita dei lavoratori.

La complessità della materia che è stata qui schematizzata, la sua evoluzione nel corso degli anni con il susseguirsi di circolari e note esplicative, le sentenze della cassazione che hanno precisato situazioni e ambiti di applicazione rendono particolarmente impegnativa la chiara visione delle tutele assicurative dei lavoratori che vale sicuramente la pena di chiarire e di approfondire.

[1]             D.P.R. n. 1124/1965, artt. 127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.

[2]             I   l Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011), come attualmente modificato nel primo passaggio parlamentare, all’articolo 6 afferma testualmente che ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

[3]  INAIL, circ. 8 luglio 1999 Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato

[4]  Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003

[5]  (cfr., oltre a quelle già citate nelle Linee-guida del 4 maggio 1998, le recenti sentenze nn. 2572 e 11628/1998, che hanno negato l’indennizzabilità di infortuni accaduti utilizzando mezzi privati pur essendo la breve distanza percorribile a piedi).

[6]    Circ. INAIL n.62, 18 dicembre 2014 Crf. anche Cass. 10750/2001, 17167/2006, 6211/2008, 15973/2007

[7]    M. Marrone, F. Vinci, Insegnanti ed infortuni in itinere, quali tutele? Commento alla circolare INAIL n. 23 del 23 aprile 2005, in Diritti e Lavori, anno IV, n. 3, novembre 2010.

[8]  cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 – che richiama la precedente n. 291/1991

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