Si sta facendo un gran parlare di come cambierà il reclutamento degli insegnanti in entrata, ma poco nulla si dice riguardo gli insegnanti che verranno individuati soprannumerari. Con l’illusorio organico dell’autonomia che per qualcuno sarà addirittura più restrittivo del vecchio organico di fatto, ci si dimentica di dire che il problema dei docenti soprannumerari o addirittura in esubero, non verrà risolto, ma semplicemente disciplinato.
Sbaglia chi pensa che l’organico dell’autonomia sarà la soluzione a tutti i mali della scuola, si tratta di fumo negli occhi, o , se si vuole, di specchietti per le allodole. L’organico funzionale è semplicemente un bluff che durerà solo per un anno, poi si tornerà a tenere sotto controllo gli organici per evitare l’aumento della spesa pubblica. In buona sostanza il ddl, non abroga l’art. 64 della legge 133/2008, riguardo la composizione degli organici, ma ne sospende la sua applicazione solo per l’anno scolastico 2015-2016.
Nei prossimi anni quindi, l’effetto prevedibile di organici risicati e forse anche il probabile aumento dell’orario di servizio dei docenti, provocheranno un aumento esponenziale di soprannumeri e di esuberi. Ecco che la flessibilità degli albi territoriali e la titolarità di carattere regionale, fanno comodo a questo scopo.
In buona sostanza assisteremo ad un esodo di centinaia di migliaia di insegnanti, che dovranno essere ricollocati su scala regionale. Se tutto questo fosse vero e se dovesse diventare realtà, una domanda nasce spontanea: “Quali saranno le tutele per i docenti soprannumerari dei prossimi anni?”. Una domanda che riguarda tutti i docenti, e non solo i più giovani e gli ultimi arrivati in una scuola. Infatti, a tal proposito, sarebbe interessante sapere se rimarranno integre le graduatorie interne d’Istituto, in cui il punteggio di anzianità di servizio, la continuità del servizio, oltre ai titoli culturali e alle esigenze di famiglia, danno garanzia del diritto acquisito della propria posizione di graduatoria.
Nel ddl scuola non si parla di questo, ma nelle deleghe potrebbe esserci qualche sorpresina che riguarda proprio questo. Infatti non è un caso se all’art.23 comma 5 si rendono inefficaci le norme contrattuali contrastanti con la nuova legge. Infatti in tale comma è specificato che “le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci”. Cosicché se si dovesse disciplinare per legge l’individuazione dei soprannumerari di una scuola, utilizzando criteri che non siano l’anzianità del servizio, i titoli culturali o le esigenze di famiglia, ma altri criteri stabiliti dalla legge, le vecchie graduatorie interne d’Istituto diventerebbero immediatamente inefficaci e magari il tutto sarà disciplinato dalla discrezionalità del dirigente scolastico. Quindi se così fosse, nessuno potrebbe essere più certo della propria titolarità, soprattutto se non sta nelle “grazie” del proprio dirigente scolastico.
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