Quando manca il direttore generale dei servizi amministrativi chi può sostituirlo? Come va calcolata l’indennità da corrispondere a chi lo sostituisce? A queste due domande risponde l’Aran con due orientamenti applicativi, 105 e 106, pubblicati lo scorso 21 febbraio.
L’Agenzia ha reso noto due spiegazioni utili per districarsi in questo caso.
Con il n.106, l’Aran chiarisce che l’art. 56, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 prevede che il DSGA “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo …. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47” del medesimo contratto, come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008. Con riferimento a tale personale, va specificato che l’art. 2 dalla citata sequenza contrattuale, al comma 4, precisa che il personale ATA di area B titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA.
Il combinato disposto delle due clausole sopra richiamate comporta che l’assistente amministrativo, indipendentemente dalla posizione economica, può sostituire il DSGA assente. Tuttavia, laddove quest’ultimo sia titolare della seconda posizione economica, lo stesso è tenuto ad effettuare la sostituzione.
Va precisato che l’obbligo della sostituzione in parola attiene solo alle funzioni, che vanno comunque retribuite nel rispetto dell’art. 88 del CCNL del 29.11.2007, come ribadito dalla circolare del 19.05.2011 n. 0004074 del MIUR.
Sempre l’art. 47 su citato, al comma 5, stabilisce che “in caso di assenza del DSGA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.
Invece, con l’applicativo n.105, si stabilisce come calcolata l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA
L’art. 56, comma 1, del CCNL 29.11.2007 riconosce al sostituto del DSGA la medesima indennità di direzione attribuita a quest’ultimo, prevedendone il finanziamento a carico del Fondo d’istituto (oggi Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa).
Tuttavia, poiché l’indennità di direzione è comprensiva del compenso individuale accessorio (cfr. art. 82, comma 6, CCNL 29.11.2007) e considerato che l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA già percepisce tale compenso individuale, la quota dell’indennità di direzione a carico del Fondo è determinata al netto del C.I.A. in godimento, così come previsto dall’art. 88, comma 2, lett. i) del CCNL 29.11.2007
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