Home I lettori ci scrivono Quando formazione e aggiornamento non hanno valore…

Quando formazione e aggiornamento non hanno valore…

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Venerdì 8 si terrà l’ennesimo incontro tra MIUR e sindacati firmatari del CCNL per discutere della mobilità 2016. Una trattativa delicata, che avrà come principale oggetto di discussione la disparità di trattamento tra i docenti assunti prima della promulgazione della legge 107 e quelli entrati in ruolo successivamente. Una trattativa in cui non ci sarà spazio, sembra, per discutere di altro.

Un’occasione mancata per un gruppo di docenti a tempo indeterminato, con diverse esperienze nel mondo della ricerca, che hanno inviato mesi fa ai sindacati (ha risposto solo la FLC CGIL, seppur esprimendo diverse perplessità) un documento per chiedere il riconoscimento delle competenze acquisite come dottori o come assegnisti di ricerca.

Il periodo trascorso in tali attività, infatti, viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, ma non viene riconosciuto ai fini dell’assegnazione della cosiddetta continuità didattica, perché non considerato funzionale all’interesse pubblico.

Ovvero, approfondire le proprie competenze nelle discipline che si insegnano e contribuire alla ricerca nello stesso ambito, a dispetto della tanto sbandierata necessità della “formazione permanente” per gli insegnanti, significa perseguire un proprio personale interesse, rispondere a una propria inclinazione.

Differentemente, agiscono nel pubblico interesse, e dunque hanno diritto al punteggio aggiuntivo per la continuità didattica, coloro che  usufruiscono di  distacchi di tipo politico o sindacale (per effetto della legge 300/70); i docenti che assumono servizio (anche a domanda) in associazioni professionali che abbiano nello statuto finalità didattiche o pedagogiche (tra le quali figurano diversi enti cattolici, associazioni di genitori, enti privati e fondazioni politiche!); i docenti che prestano servizio (anche a domanda) presso il provveditorato e quelli che esercitano (anche a domanda) le funzioni di dirigente scolastico presso un altro istituto.

Insomma, ad essere penalizzati, a parte coloro che chiedono di essere trasferiti presso altra sede, sono solo coloro che interrompono il servizio per dedicarsi alla ricerca (peraltro, a differenza di quanto accade per altri distacchi, a seguito di pubbliche selezioni). E sono soltanto loro che, una volta rientrati a scuola, si troveranno qualche gradino più in basso nella graduatoria di Istituto, superati da altri colleghi, a prescindere dalle loro esperienze di formazione/aggiornamento. 

E’ vero che chi ha un dottorato di ricerca usufruisce di un punteggio aggiuntivo (5 punti, di gran lunga inferiore a quelli sottratti per l’interruzione del servizio!) nella fascia relativa ai titoli, ma per questa voce c’è un punteggio massimo (22 punti), che chi ha fatto un percorso di ricerca (per esempio un corso di specializzazione o qualche master) ha in genere raggiunto durante i primi anni di attività.

La penalizzazione per aver fatto un’esperienza universitaria e aver contribuito con il proprio lavoro all’avanzamento della ricerca nel proprio settore disciplinare cresce ulteriormente se a fare ricerca è una donna: qualora, infatti, durante il periodo di frequenza del dottorato o di titolarità dell’assegno di ricerca, si è usufruito dei cinque mesi del congedo di maternità, è quasi certo che scatterà un altro anno di interruzione del servizio, con un’ulteriore perdita di punteggio.

Così accade che autori di saggi importanti nelle proprie discipline diventino “perdenti posto”, costretti ad andare via dalla propria scuola e a finire nel grande calderone degli ambiti territoriali senza avere la possibilità di mettere a frutto, proprio contando sulla continuità del proprio lavoro, le competenze acquisite, e perdendo di fatto anche la titolarità di cattedra.

Sulla questione, ormai un anno fa, era stata presentata dall’on. Sofia Amoddio un’interrogazione parlamentare (n. 5-04581 del 26/01/2015), alla quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, on. Giannini, aveva risposto, rimandando proprio alla sottoscrizione del Contratto Collettivo NazionaleIntegrativo (CCNI), unitamente alle organizzazioni sindacali, il riesame della norma vigente in materia.

Del silenzio e delle perplessità dei sindacati non si può che prendere atto, ma l’assurdità di tale norma pretende una risposta più articolata. E una soluzione celere.