Si tratta del Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999, corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di “strumento musicale” nella scuola media. Nell’art.1 di tale DM è scritto che l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell’ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media. Particolarmente importante per il ragionamento che stiamo per fare, ai fini della valutazione agli scrutini da parte dei docenti che insegnano strumento musicale, è l’art.3 comma 2 del su citato decreto ministeriale. In tale comma è scritto che le ore di insegnamento di strumento musicale sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento, un’ora settimanale per classe, può essere impartito anche per gruppi strumentali.
In sostanza l’insegnamento di strumento musicale la cui classe di concorso è la numero 77/A, è rivolta anche a piccoli gruppi di alunni della classe, o potrebbe capitare anche che gruppi diversi abbiano docenti di strumenti differenti. In questi casi il docente di strumento è docente della classe o docente del singolo gruppo? E per la votazione a maggioranza in seno al Consiglio di classe vota sempre o vota solo se si tratta di un alunno facente parte del suo gruppo?
La risposta a questi quesiti viene data direttamente dal Miur Veneto, a cui era stato posto il quesito da un dirigente scolastico di una scuola di Vicenza. Ecco la risposta: ai sensi dell’art. 7, in sede di valutazione periodica e finale, il compito di esprimere un giudizio analitico (che la normativa vigente prevede sia espresso con voto numerico) è affidato all’insegnante di strumento; nei casi in cui, per ragioni didattico-organizzative una o più attività previste dall’art. 3 co. 2 – ascolto partecipativo, musica di insieme, teoria e lettura della musica – vengano svolte da un docente diverso dall’insegnante di strumento, quest’ultimo, nel formulare il voto numerico (unico), terrà conto degli elementi valutativi forniti dal docente che ha svolto l’attività diversa e complementare rispetto a quella specificatamente strumentale; la scelta di esprimere due voti distinti (es. uno per strumento e uno per teoria e solfeggio) porterebbe, all’interno delle stessa classe o fra classi diverse dell’istituto, ad una inopportuna ed ingiustificata disomogeneità di metodi di valutazione (alcuni alunni verrebbero valutati da un docente in più); l’assegnazione, da parte di due docenti diversi, di due voti distinti, comporterebbe una situazione giuridica di fragilità, se non di irregolarità, in sede di scrutinio finale; nel caso in cui, nel deliberare l’ammissione o la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, il voto del docente “aggiunto” si rivelasse determinate per l’esito finale, sorgerebbero seri dubbi sulla legittimità della delibera assunta dal Consiglio di classe.