Quando il contributo scolastico viene imposto per circolare

Come è possibile che il Miur e gli Usr consentano la pubblicazione di circolari nei siti istituzionali delle scuole pubbliche, in cui è imposto l’obbligo di un contributo di iscrizione per l’anno scolastico 2015-2016 di 120 euro? Forse la legge è cambiata rispetto agli altri anni? Quindi per iscriversi in una seconda classe della seconda liceo bisogna mettere la mano in tasca alle famiglie per cifre anche importanti?
Niente affatto, la legge sulle tasse scolastiche non è assolutamente cambiata, e gli eventuali contributi richiesti da un dirigente scolastico sono richiedibili solo su base volontaria e non obbligatoria.
Quindi è opportuno sottolineare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, quindi dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico ed invece i cosiddetti contributi scolastici, di natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni. Le tasse scolastiche erariali si versano sul conto corrente postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, precisando la causale, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali, eventualmente per chi volesse dare il contributo volontario, lo può fare, senza nessun obbligo ed in maniera libera, versando la cifra richiesta o anche di più, sul conto corrente postale della scuola.

 

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È poco corretto ed anche poco trasparente, da parte di una istituzione scolastica, preposta ad insegnare valori di legalità e cittadinanza, pubblicare delle circolari in cui si richiede, per le iscrizioni della scuola dell’obbligo, un contributo scolastico di 120 euro da dovere versare nelle casse della scuola.
In queste circolari si specifica, quasi a volere curare gli interessi delle famiglie, che i contributi scolastici sono fiscalmente deducibili dalla dichiarazione dei redditi e afferiscono ad alcuni servizi “aggiuntivi”, come ad esempio la consegna dei libretti giustificazione, le pagelle e altri stampati; assicurazione; partecipazione a gare e concorsi a livello nazionale; contributi visite guidate e/o viaggi di istruzione. Infine si precisa anche, che il suddetto contributo “dovrà essere versato” senza esenzione alcuna né per merito né per reddito, sul conto corrente postale della scuola.
Proprio l’utilizzo del verbo “dovere” e l’impossibilità di avere esenzioni per qualsiasi motivo è molto grave e lede pesantemente il diritto allo studio e alla fruizione di servizi obbligatori da parte dello Stato.
Può una scuola pubblica pretendere la cifra di 120 euro in cambio di un libretto delle giustificazioni e di una pagella? Fornire la pagella e il libretto delle giustificazioni non è forse un obbligo dello Stato? Forse farebbe bene il nuovo ministro dell’Istruzione del partito democratico di ammonire certe circolari pubbliche, ristabilendo un minimo di rispetto delle leggi e tutelando il diritto allo studio di ogni singolo studente.

Lucio Ficara

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