La norma che regola le modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, risale al 2007.
E’ tutto scritto nel regolamento normativo DM 131 del 13 maggio 2007. Dal 2007 sono state prodotte alcune note ministeriali di chiarimento che si riferiscono sempre al DM 131/2007.
A volte nei vari Ambiti territoriali provinciali d’Italia vengono attribuite delle supplenze che lasciano qualche dubbio sulla giusta applicazione di questo regolamento.
Ad esempio è capitato che una docente di scienze (A060) incaricata da un dirigente scolastico su uno spezzone di 9 ore, fino all’avente diritto, successivamente convocata dalle GAE provinciali per avere una cattedra oraria esterna su 3 scuole fino al 30 giugno, abbia potuto chiedere, in presenza di una cattedra esterna su più scuole, di scegliere solo 9 ore di una delle 3 scuole che componevano la cattedra oraria esterna, potendo, in questo modo, continuare a mantenere le altre 9 ore, assegnate antecedentemente dal dirigente scolastico, fino all’avente diritto. Il dubbio sulla legittimità di questa operazione, avallata dall’Amministrazione, è forte, anche perché la cattedra oraria esterna era stata decretata in organico di fatto e a nostro parere non poteva essere spezzata in due parti, lasciando per altro uno spezzone 6+3 in due scuole.
Tuttavia bisogna dire che la docente suddetta, a cui è stato consentito prendere uno spezzone di 9 ore, in presenza della cattedra oraria intera di 18, proprio spezzando questa stessa cattedra, una volta che terminerà le altre 9 ore di spezzone ottenute fino all’avente diritto, non potrà più completare l’orario cattedra. Infatti nell’art. 4 comma 1 del DM 131/07 è scritto: “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”, per cui è evidente il fatto che il completamento orario per il docente supplente, spetta solo se questo è stato impossibilitato a prendere una cattedra intera.
Nell’esempio da noi su fatto, la possibilità di avere una supplenza su cattedra c’era, ma è stato consentito dallo stesso ufficio scolastico spezzare la cattedra in 2 spezzoni. Ecco perché è da ritenere una forzatura questa modalità di supplenza. Inoltre bisogna sapere che per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
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