Non possiamo dire se è per malafede o ignoranza, ma sta di fatto che esistono alcuni casi in cui il DS assegna la cattedra in modo illegittimo.
Se per esempio un docente è titolare da anni in una data scuola, ubicata in un dato comune, e tale scuola dal 2017/2018 ha assunto il codice meccanografico unico, avendo anche una sede associata che si trova fuori dal comune, il DS non può decidere arbitrariamente e unilateralmente di mandare nella sede associata fuori comune il docente che è titolare nella sede centrale, se in questa c’è il posto.
A tal proposito ci scrivono alcuni lettori della nostro quotidiano online, dicendoci che i loro dirigenti scolastici, hanno dichiarato, con un tono minaccioso e poco rassicurante, che sarebbe loro prerogativa assegnare i docenti ai plessi della scuola, anche a quelli fuori comune, in quanto da quest’anno esiste il codice meccanografico unico.
Per capire che non esiste una totale libertà sull’assegnazione dei docenti ai plessi, ai posti e alle cattedre, sarebbe necessario leggere con attenzione il comma 7 art.2 del CCNI mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017.
Tale norma contrattuale specifica che in applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
Illegittima è anche l’assegnazione dei docenti su cattedre miste o in altra classe di concorso o addirittura in altro ordine di scuola.
Per esempio un docente A011 che insegna al Liceo scientifico non può essere spostato arbitrariamente e d’imperio in un posto A012 dell’ITIS, oppure non potrebbe essere assegnato metà in A011 al Liceo scientifico e per l’altra metà in A012 all’ITIS dello stesso Istituto con medesimo codice meccanografico.
Invece legittimo potrebbe essere, sempre se ci fosse un parere del Collegio e una delibera del Consiglio d’Istituto, la cattedra mista tra disciplina specifica e potenziamento.
È utile ricordare che l’assegnazione su eventuali cattedre miste o posti totalmente di potenziamento, non rappresentano un declassamento o un profilo giuridico diverso da chi ha invece assegnata la tradizionale cattedra.
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