Categorie: Mobilità

Quando la continuità di servizio non si interrompe?

Per chi ne ha necessità, marzo è il mese dedicato quasi per intero alla mobilità dei docenti.
Anche i docenti traferiti d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio hanno l’opportunità di fare richiesta di rientro nella sede di precedente titolarità.
Infatti molti docenti che hanno perso negli anni passati la sede di titolarità e si sono trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ogni anno ripresentano istanza per rientrare nella loro sede di precedente titolarità al fine di non interrompere la continuità di servizio e quindi perdere il relativo punteggio accumulato.
La continuità di servizio dà diritto a due punti per ogni anno entro il primo quinquennio di servizio prestato senza soluzione di continuità e tre punti per ogni anno che ecceda il quinquennio. Per intenderci, se un docente ha svolto ininterrottamente 7 anni di servizio nella stessa scuola e sempre per la stessa classe di concorso, senza mai chiedere assegnazione provvisoria, aspettativa per motivi familiari o di studio, congedo per dottorato di ricerca, ha diritto al computo di 16 punti di continuità di servizio. Questi 16 punti scaturirebbero da 10 punti per i primi cinque anni (2 punti per anno) e 6 punti (3 punti per anno) per gli anni che eccedono il primo quinquennio.
Tuttavia esistono casi di assenza prolungata del docente che non interrompono la continuità del servizio. Quali sono queste tipologie di assenze? Si tratta ad esempio dell’assenza per interdizione di gravidanza o dell’assenza per malattia.
Mentre per la mobilità volontaria questo punteggio è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti), per la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne, questo vincolo decade e il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno precedente, ha diritto al riconoscimento di 2 punti.
È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero. Per cui nelle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto vengono riconosciuti per ogni anno 2 punti di continuità di servizio entro il quinquennio, escluso l’anno di prova (in quanto non si possiede titolarità), e 3 punti per ogni anno oltre il quinquennio. In aggiunta a questi punteggi (è questo è specificato nella nota 5 bis) e sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità, nella seguente misura: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede ovvero comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) si assegnano punti 1. Infine ricordiamo che la nota 5 ter regola il riconoscimento dei 10 punti aggiuntivi di bonus una tantum, che toccano a coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Non perdono il diritto ai 10 punti di bonus aggiuntivo coloro che avendolo maturato nelle modalità appena dette, abbiano fatto domanda di trasferimento, utilizzando tale bonus, a livello interprovinciale.
Infine come novità di quest’anno, nel CCNI sulla mobilità è scritto che analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

Lucio Ficara

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