Quanto vale la continuità didattica? Dovrebbe valere molto se è previsto dalla lege un vincolo triennale per i docenti che chiedono il trasferimento o per coloro che vengono nominati per il passaggio di ruolo, come definisce la Circolare Ministeriale n. 339 del 1992 nella quale si afferma il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo.
Una richiesta antica per soddisfare le esigenze degli alunni ad avere diritto allo stesso docente almeno per tre anni.
Tuttavia che succede se il dirigente scolastico non ottempera a quella norma?
Come è noto l’assegnazione delle classi aspetta al dirigente che ha pure la strada agevolata in tale compito, in considerazione dei criteri che già il collegio dei docenti ha approvato e pure in funzione dei criteri generali indicati dal Consigli di Istituto, volti appunto a dare certezze intorno alla permanenza dello stesso insegnante sulla stessa classe.
In altri termini, preservare e garantire la continuità didattica sembra un obbligo non solo di legge da parte del dirigente ma anche un dovere morale nei confronti degli alunni.
Linkiamo quanto è già stato riportato su questo portale, perché troppo spesso i presidi, su spinte amicali, invece di garantire la continuità la disattendono per favore altri docenti che stanno loro a cuore.
Capita allora, come ci è stato riferito, che una quinta classe di un liceo, invece di essere assegnata al docente titolare, che l’ha avuta ormai da quattro anni, gli venga senza spiegazione alcuna tolta e assegnata alla collaboratrice della dirigente.
Una azione dal sapore proditorio e autoritario, anche perché priva di alcuna spiegazione plausibile, visto pure che la digerente non ha voluto fornire, alla nota scritta dal docente esautorato, nessuna motivazione.
E qui, scatta pure un’altra condizione di podestarile signoria da parte della preside, perché in termini di legge, e dunque di sanzione, può pure ignorare la richiesta di spiegazione del docente, ignorandone l’istanza.
In pratica dunque, pur perpetrando un abuso la dirigente non solo non subisce sanzioni, ma non ne subisce nemmeno se non dà spiegazioni del suo operato: né per iscritto né per orale.
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