Home Personale Quando la flessibilità selvaggia attuata da alcuni DS è illegittima

Quando la flessibilità selvaggia attuata da alcuni DS è illegittima

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Alcune interpretazioni originali della normativa vigente sull’assegnazione dei posti ai docenti da parte dei dirigenti scolastici, oltre ad essere curiose sono illegittime.

Se è vero che l’organico dell’autonomia, oltre a garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto, è stato pensato anche per promuovere l’attuazione dei progetti inseriti nel Ptof e per essere di supporto all’organizzazione scolastica, è altrettanto vero che non dà licenza ai dirigenti scolastici di uscire dal terreno della legislazione scolastica e delle norme vigenti.

Se può considerarsi corretto utilizzare, nei limiti delle norme e della legge, gli spazi di flessibilità, bisogna anche sottolineare  alcune limitazioni, oltre le quali il Ds rischia di sconfinare in errori di legittimità rispetto la corretta gestione delle risorse umane.

Come abbiamo più volte spiegato in altri articoli, è assolutamente vero che tutti i docenti assegnati alle scuole entrano a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili, ma questo non significa che il Ds abbia carta bianca nella attribuzione, secondo un principio di flessibilità selvaggia, dell’assegnazione  del posto al docente.

Per esempio è illegittima l’assegnazione di un posto di potenziamento alla scuola primaria di un Istituto Comprensivo, di un docente titolare alla secondaria di I grado della stessa scuola. Infatti se un docente titolare di matematica alla scuola secondaria di I grado fosse collocato dalla Ds in un progetto extra curricolare di scienze per la scuola primaria, ricorrendo al giudice del lavoro, vedrebbe riconosciuta l’illegittimità di questa assegnazione.

È anche illegittima l’assegnazione di un docente titolare nella scuola ubicata nel Comune X, che viene utilizzato, attraverso il principio della flessibilità selvaggia, in altro plesso della scuola ubicato nel Comune Y.

È illegittima l’assegnazione di un docente titolare nella scuola, che si trova in posizione di graduatoria utile per un posto interno alla scuola, su una cattedra orario esterna.