Quando la richiesta di alcuni dati non è pertinente
Non è legittima la richiesta di un Comune di dati non indispensabili per l’iscrizione dei bambini ad un asilo nido comunale.
Un recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali [doc. web n. 2554925] ha dichiarato illecita la raccolta di un numero rilevante di informazioni, spesso inutili e in alcuni casi di natura sanitaria, ed ha vietato al comune di raccoglierle di nuovo in futuro, limitandosi alla raccolta delle sole informazioni necessarie alla verifica dei criteri di iscrizione previsti dal Regolamento comunale.
Nel dettaglio, il Comune di Landriano aveva chiesto alle famiglie di riportare nel modulo le seguenti informazioni: • il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare (“separazione, divorzio, morte, etc.”); • la presenza di un procedimento di affido o adozione; • l’origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l’indicazione dell’anno di ingresso in Italia; • la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare; • il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, nel caso questi risiedano sul territorio del Comune, anche l’occupazione, ivi compreso l’orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l’invalidità, comporta specifici profili di criticità in relazione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Dal confronto delle due liste di dati personali (quelli necessari alla verifica dei requisiti di ammissione all’asilo nido indicati nell’art. 5 del Regolamento del Comune, al sussistere dei quali viene attribuito un determinato punteggio ai fini della stesura della graduatoria e quelli invece richiesti nel modulo di domanda per l’iscrizione all’asilo nido) il Garante ha evidenziato che talune informazioni richieste nel modulo non risultano conferenti ai fini della verifica dei requisiti di ammissione.
In particolare, alcuni dati richiesti relativi alla famiglia (motivo di assenza di uno dei genitori, la presenza di un procedimento di affido o adozione in corso, l’origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l’indicazione dell’anno di ingresso in Italia, la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare), non essendo riconducibili in alcun modo ai requisiti previsti dal Regolamento comunale, non sono stati considerati rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria, in quanto appunto, non corrispondenti ai criteri di cui il Comune tiene conto ai medesimi fini.
Analogamente, non risulta comprovato che l’acquisizione obbligatoria, da parte del Comune, delle informazioni sui nonni, ivi comprese quelle riguardanti l’attività lavorativa e il loro stato di salute e invalidità, anche qualora non appartengano al nucleo familiare del bambino, risulti riconducibile ad alcuno dei requisiti previsti per l’ammissione all’asilo nido.
Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative al padre e alla madre del minore (anche concernenti l’attività di studio o di lavoro), alla presenza di entrambi i genitori nel nucleo familiare, alla circostanza che la famiglia sia affidata ai servizi sociali, all’anno di nascita di eventuali altri figli componenti il nucleo familiare e al numero di persone di cui si compone lo stesso nucleo familiare, tali dati si configurano certamente idonei a evidenziare la sussistenza dei requisiti individuati nel regolamento comunale; il trattamento di tali informazioni pertanto, nel caso di specie, non ha presentato profili di criticità.