Categorie: Esami di Stato

Quando le parole fuori ordinanza ministeriale, anziché tradurre, tradiscono

Così presidenti e commissari di esame usano parole gergali di pura invenzione che spesso però finiscono col tradire anziché tradurre in pratica le complesse operazioni del rito della maturità. L’esempio più lampante è la volgarizzazione della importante terza prova ridotta a “quizzone” in barba agli artt. (art.12 e 15 dell’O. M. e al D.M. n. 429/2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”.
Bada come parli! Dovrebbe diventare lo slogan quotidiano del buon commissario sia interno che esterno!
La traduzione è un’attività che comprende l’interpretazione del significato di un testo (“di origine” e/o “di partenza”). Traditore è una persona che ha ricevuto piena fiducia ma che tradisce con un “bacio”. Le parole sono pietre che possono edificare o al contrario demolire una legge o norma tanto nella lettera che nel suo spirito. E’ fondamentale a riguardo “De l’esprit des lois” di Montesquieu. Ma tornando al bel paese dove il “sì” suona, in questi giorni di caldo di inizio estate 2013 risuonano a destra e a manca parole in libertà che finiscono per tradire non solo lo spirito dell’esame di Stato, ma anche la sua essenza sostanziale. Per questo li chiamiamo sostantivi.
Per quanto si possa cercare non troveremo mai nella lunghissima O.M.13/2013 parole come vice-presidente, bonus, tesina, voti, compiti, interrogazione ma “delegato, integrazione, argomento scelto dal candidato, punteggi, prove, colloquio”.
Eppure quelle sono in uso mentre la terminologia ministeriale diventa marginale e sconosciuta nel suo significato profondo. Per non parlare del travisamento degli aggettivi e della loro importanza in un testo normativo. Sembra a molti che la cosiddetta tesina debba essere necessariamente “multidisciplinare” (come succede all’esame di scuola media inferiore) quando all’art. 16 sul Colloquio è scritto “anche in forma multimediale”, che ha tutt’altro significato… E il Colloquio non si può ridurre a una interrogazione sulle materie di competenza dei vari commissari, perché “deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato”. Qui sì che si vedrà “virtute e conoscenza” di docenti e discenti.
Insomma, rispetto all’anno scolastico che lo precede, il nuovo quindicennale esame di Stato è altro: e si deve svolgere nel rispetto della legge di riforma 425/1997. Ne riparleremo

Giovanni Sicali

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