Sono moltissimi gli insegnanti, i presidi, il personale ATA e gli studenti che usano Internet. E’ utile per tutti conoscere quando l’utilizzo di internet diventa reato.
Di qualunque attività effettuata su Internet (sia in tecnologia fissa che mobile attraverso tablet e/o smartphone), rimane una traccia tecnica che viene automaticamente registrata sui siti in cui viene eseguita e vi rimane da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore.
Il soggetto autore di tale attività è sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza), a seguito di un ordine di procedura da parte dell’Autorità Giudiziaria. Sono considerati reati punibili le seguenti azioni:
- Invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
- Raccolta e utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal TU sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003)
- Utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (c.p. art. 615 quinquies)
- Utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (c.p. art. 615-quater)
Si ricorda che l’accesso al web ha reso fruibili agli utenti una serie di informazioni che il più delle volte non sono diffuse da professionisti, ma da una serie indefinita di persone che possono divulgare in rete ogni genere di notizia.
Infatti, laddove i fatti si rivelino idonei ad offendere l’altrui reputazione o, addirittura, ci si spinga ad attribuire ad uno o più soggetti dei fatti determinati, si incorre nel reato di cui all’art. 595 c.p. e, laddove il mezzo di diffusione della notizia sia la rete (diffusione massiva) la pena è irrimediabilmente aumentata per l’aggravamento delle circostanze.