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Quando si chiede il riallineamento carriera docenti? Le info utili

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Il riallineamento della carriera consente il recupero dell’anzianità accantonata all’atto della ricostruzione della carriera. Il riallineamento riguarda i docenti e ATA che hanno un servizio pre-ruolo superiore a quattro anni e con contratto a tempo indeterminato dall’ 01.09.1995.

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Il meccanismo della ricostruzione della carriera, infatti, prevede che i primi quattro anni di servizio di pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero ai fini giuridici ed economici, invece gli anni successivi ai primi quattro, sono valutati per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici

Ciò significa che parte dell’anzianità, quella ai fini economici viene “congelata” e recuperata successivamente e precisamente quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:

  • anni 16 per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado;
  • anni 18 per i docenti della secondaria di primo grado, della scuola primaria e scuola dell’infanzia;
  • anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA);
  • anni 18 per i docenti diplomati della scuola secondaria;
  • anni 20 per il restante personale ATA;
  • anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie.

Quindi, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile, ai fini del raggiungimento della classe stipendiale superiore, quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria.

L’aggiunta dell’anzianità di servizio “congelata” ai soli fini economici a quella di servizio permetterà di raggiungere il successivo gradone stipendiale in anticipo rispetto alla scadenza “ordinaria”.

È importante effettuare un accurato controllo tra l’anzianità – fasce stipendiale – indicata nella parte alta del cedolino, con la “reale” anzianità giuridica ed economica.

La prescrizione per il riallineamento della carriera è di 10 anni, 5 ai fini economici.

La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8438 del 10/01/2024 “Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” precisa che il personale scolastico deve procedere con atti interruttivi della prescrizione. A tal fine si allega FAC-SIMILE che deve essere presentato all’ufficio di segreteria al fine di evitare un danno causato dalla perdita dell’anzianità congelata all’atto della ricostruzione della carriera.