Il personale scolastico con il decorrere dell’anzianità di servizio matura il diritto a passare in fasce stipendiali superiori (“scatta di fascia”) e di conseguenza percepisce uno stipendio progressivamente più alto. Le fasce stipendiali previste dal CCNL sono:
La ricostruzione della carriera consiste nella valutazione del servizio a tempo determinato e in altro ruolo svolto dal docente o dal personale ATA prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza.
La finalità della ricostruzione di carriera è far valutare il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo per collocare il dipendente nella fascia stipendiale che gli spetta.
Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.
La rimanente anzianità – pari ad 1/3, è utile ai soli fini economici, viene momentaneamente “congelata” per poi essere riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:
La ricostruzione si può chiedere solo dopo il superamento del periodo di prova (180 giorni di servizio effettivo per i docenti; due mesi per il personale Ata del profilo Collaboratore scolastico; quattro mesi per gli altri profili Ata).
È utile ricordare che la legge n. 122/2010 aveva stabilito che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati considerati validi ai fini della progressione economica. Alcune modifiche normative hanno consentito il recupero degli anni 2010 e 2011 mentre rimane non riconosciuto l’anno 2013. Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 104 del 21/02/2023, ha accolto e riconosciuto il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, considerando, pertanto valido anche l’anno 2013. Purtroppo, la sentenza non si applica erga omnes e, ad avviso di chi scrive, non è vantaggioso esperire un ricorso giudiziale considerato che l’esito della vittoria giudiziale non è affatto scontato.
Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, sul portale Istanze Online (Polis), con la funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera”, il personale può inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità. Inoltre, con un’altra apposita funzione (“Dichiarazione Servizi”), potrà inviare, altresì, l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli presenti e inserendo manualmente quelli mancanti. Vanno elencati tutti i servizi svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni. Entro il successivo 28 febbraio, le scuole devono procedere alla elaborazione della pratica.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 28 del 02.12.2021 stabilisce che il diritto alla ricostruzione della carriera non si prescrive. Nella suddetta circolare viene citata l’Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020, con la quale la Suprema Corte ha confermato tale principio, ribadendo che “l’anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione “e quindi l’anzianità di servizio può essere sempre accertata ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione. Quello che si prescrive è il quantum della somma dovuta al lavoratore. Infatti in caso di mancata emissione del decreto di ricostruzione carriera entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda, l’interessato deve interrompere il termine di prescrizione, altrimenti avrà diritto alla liquidazione degli arretrati nei limiti di soli cinque anni anteriori alla data di emissione del decreto. Quindi attenzione!
Il decreto salva infrazioni, convertito nella legge n. 103 del 10 agosto 2023, cambia le disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pre ruolo per il personale docente e ATA immesso a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2023-2024.
Dal 2023-24 sarà, infatti, prevista la valutazione integrale di tutto il periodo senza limitazione ai soli primi quattro anni.
La nuova norma è certamente più vantaggiosa per i docenti che hanno svolto solo supplenze annuali (fino al 31 agosto), mentre chi invece ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al 30/06 o brevi e saltuarie sarà penalizzato in quanto non basterà avere prestato 180 giorni di servizio per avere un anno valido, si valuterà solo il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, contando i giorni di calendario.
Quello che potrebbe sembrare un vantaggio si trasformerà in un danno per molti docenti che sicuramente adiranno le vie legali!
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