L’anno scolastico si è concluso. I docenti non impegnati negli esami di Stato sono restati a disposizione della scuola fino al 30 giugno, mentre nei mesi di luglio e agosto fruiranno delle ferie.
Così come già segnalato in un articolo cura di Lucio Ficara, la maggior parte dei Ccnl prevede che si maturi un rateo mensile di ferie (pari a un dodicesimo del monte ferie annuali) in presenza di assenze inferiori a 15 giorni nel mese. Poi ci sono determinati periodi e casi (malattia, cig ecc.) al ricorrere dei quali è la legge e/o la giurisprudenza ad aver stabilito il diritto o meno alla maturazione del rateo di ferie
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009.
Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto detto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto e quello di ruolo entro il triennio di 34 giorni.
Per quanto riguarda, invece, i docenti precari, chi ha un contratto fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2019, mettono i supplenti in ferie d’ufficio anche retroattivo.
Si tratta di ferie d’ufficio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua, un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno.
Le scuole applicano, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2018-2019, non saranno più definite dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012.
Bisogna sapere che l’art.19, comma 2, del CCNL scuola, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato.
Il calcolo dei giorni di ferie deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360. In buona sostanza si tratta di 2,5 giorni per ogni mese di servizio ( per mese si intende 30 giorni).
Le ferie spettano a prescindere da infortunio, malattia, permessi per disabili, congedo maternità e paternità. Si maturano anche per il congedo matrimoniale e per permessi dal lavoro per incarico elettorale.
La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie.
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