Generale

Quando un docente può interrompere le ferie

L’art. 36 della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile di tutti i lavoratori a usufruire di un periodo di ferie retribuito al fine di un recupero delle energie psico-fisiche.

Interruzione delle ferie

Fermo restante che le ferie vanno calcolate sui giorni lavorativi e quindi vanno escluse le domeniche e i giorni festivi, Il lavoratore può chiedere l’interruzione delle ferie nei seguenti casi: sopravvenuta malattia superiore a tre giorni, ricovero ospedaliero, assistenza a un parente disabile.

Interruzione per malattia

Il lavoratore che interrompe le ferie per malattia superiore a tre giorni, deve comunicare alla direzione lo stato di malattia e la conseguente interruzione delle ferie; la sospensione decorre dalla data in cui il medico curante comunica all’INPS la certificazione. Per il suddetto periodo resta valida la procedura della visita fiscale.

Ricovero ospedaliero

Qualora un docente durante le ferie dovesse essere ricoverato in ospedale, deve immediatamente comunicare alla scuola l’avvenuto ricovero. Tale comunicazione interrompe le ferie che possono essere fruite entro l’anno scolastico successivo sempre comunque durante la sospensione delle attività didattiche.

Assistenza a un parente disabile

I docenti che assistono parenti disabili e che usufruiscono dei tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge 104 del 1992, nel periodo di ferie possono chiedere la sospensione delle ferie per quei tre giorni per ottemperare al dovere di assistenza al proprio parente.

Assistenza a un figlio ricoverato in ospedale

Un docente che si trova nella condizione di avere un figlio minore fino ai 12 anni di età, ricoverato in ospedale, a richiesta può interrompere le ferie per assistere il figlio.

Ferie interrotte dall’amministrazione scolastica

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.

Francesco Di Palma

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