I permessi retribuiti sono richiesti in base alle necessità personali del lavoratore, non sempre quindi possono essere concordati con il datore di lavoro (ad esempio ai permessi retribuiti per gravi motivi familiari o per lutto).
Cosa accade con i permessi legati all’evento del matrimonio?
Sempre il CCNL 2007-2009, stabilisce, all’articolo 15, comma 3, che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”.
L’Aran osserva che, rispetto alla disciplina dell’istituto prevista per altri comparti, nella Scuola si registra una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo del permesso in esame, che può essere fruito anche anticipatamente all’evento del matrimonio oppure entro i due mesi successivi.
Quando deve scattare il permesso per il matrimonio? Il CCNL prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento.
Il CCNL prevede che il dipendente può anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi.
L’Aran aggiunge che “la collocazione temporale del permesso viene demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali”.
Chi ha già usufruito del congedo matrimoniale, può usufruirne nuovamente se si risposa dopo aver divorziato?
L’articolo 15, comma 3, del CCNL 2007-2009, afferma il diritto del lavoratore ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Dunque non si esclude la possibilità che il congedo matrimoniale si possa prendere anche una seconda volta, dal momento che il divorzio e la possibilità di contrarre nuovamente matrimonio è possibilità prevista dall’ordinamento italiano.
Pertanto il congedo può essere attribuito anche in occasione di un secondo matrimonio.
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