Il servizio di anni pre ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria, valutato nello stesso ordine d’istruzione in cui è stato prestato, ha ancora una valutazione ridotta della metà rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Quindi nel caso suddetto un anno di pre ruolo vale 3 punti.
Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre ruolo per la mobilità d’ufficio, o per le graduatorie interne d’Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro anni di precariato il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti.
Riepilogando si ha che per la mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo è così fatta: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti. Mentre per la mobilità volontaria il punteggio di pre-ruolo vale unicamente 3 punti ogni anno.
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Il punteggio di ruolo svolto all’infanzia o alla primaria, ma valutato per la scuola secondaria di primo o secondo grado, si tratta come anni di pre ruolo. É importante sapere che, al fine di un corretto calcolo del punteggio degli anni pre-ruolo, un anno di precariato è valutabile per la mobilità o le graduatorie interne d’Istituto, con il punteggio che abbiamo suddetto, se si è prestato servizio per almeno 180 giorni o in alternativa, senza la necessità di aver effettuato effettivo servizio per 180 giorni, se il servizio è stato svolto ininterrottamente dal primo di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
Quanto suddetto, è bene ricordarlo, sarà sicuramente scritto anche nella prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità. Infatti in tale ordinanze del Miur in calce all’allegato D per la dichiarazione dell’anzianità di servizio sarà riportato quanto segue: “per gli anni scolastici dal 1974/75 l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative”.
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