Il diritto alle ferie trova garanzia costituzionale all’art. 36 ultimo capoverso nel quale è espressamente disposto che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi.”
Riguardo a quanto disposto dall’articolo 36 della Costituzione, il CCNL disciplina il diritto per usufruire delle ferie per il personale docente con contratto sia a tempo indeterminato che determinato.
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato, per i primi tre anni ha diritto a usufruire di 30 giorni di ferie, mentre dopo i tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, le ferie diventano 32 giorni. A detti giorni si sommano le 4 giornate di festività soppresse.
Nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il docente con contratto a tempo indeterminato può interrompere le ferie: in caso di malattia superiore a tre giorni purché sia “adeguatamente e debitamente documentate” o per ricovero in ospedale, o per esigenze di servizio, nel qual caso il docente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro in servizio documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime.
Il docente può rinviare il godimento delle ferie o per causa di servizio o per motivate esigenze personali o di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie. Fermo restante che le ferie non godute saranno fruite, entro l’anno scolastico successivo sempre nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Alla luce del CCNL 2019/2021 al personale docente assunto a tempo determinato, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie per il personale assunto a tempo indeterminato. Fermo restante che “qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.”
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