Nonostante l’anno scolastico concluso, almeno per gli studenti non impegnati con gli esami di Stato, arrivano in redazione alcuni quesiti in merito ai compensi degli accompagnatori in gita scolastica. Anzi, alcuni ci contattano proprio perchè alla luce dell’accompagnamento, non hanno compreso quanto riportato (o non riportato) sul cedolino riferito al mese in cui si è svolta la gita o uscita didattica. Probabilmente sono istruzioni che potrebbero tornare utili il prossimo anno, ma vale la pena riprendere la questione.
La normativa di riferimento prevede il rimborso delle seguenti spese da parte della scuola di servizio, per quanto riguarda le gite di 1 o più giorni in Italia.
Per quanto riguarda le spese di vitto e trasporti nei viaggi all’estero, bisogna evidenziare che queste sono disciplinate dal Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011 e variano dai 40 € ai 75 € al giorno in base al paese in cui si svolge il viaggio.
Per ottenere il rimborso, ricordiamo, le spese sostenute devono essere documentate con ricevuta fiscale dettagliata, nonché con lo scontrino fiscale “parlante”, in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati (primo, secondo, contorno, caffè ecc.).
E’ bene ricordare che le spese dei pasti vengono rimborsate sempre, tranne nel caso in cui sia previsto il “vitto gratuito completo” (colazione, pranzo e cena) derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.
Inoltre, bisogna anche mettere in evidenza che le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private in cui sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, devono essere rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 836/1973 e D.M. Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011.
Per quanto riguarda invece la domenica e/o i festivi inclusi nei viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche, queste dovranno essere recuperate dai docenti che si propongono accompagnatori con i corrispondenti giorni di riposo compensativo. In alternativa devono essere retribuiti, in quanto corrispondono a prestazione lavorativa straordinaria.
Invece, l’indennità di missione e/o trasferta, come ricordato in un precedente articolo, è stata soppressa dalla Legge 266/2005, art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6 comma 12.
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