In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema del Green Pass a scuola e le quarantene delle classi.
DOMANDA n. 1
Con le prossime nuove regole sulla quarantena degli alunni delle classi in cui c’è un caso positivo al Covid-19, quali saranno le regole e le procedure da seguire?
RISPOSTA
In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID19 individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo e comunica alla famiglia le disposizioni da intraprendere. Contemporaneamente la scuola segnala al Dipartimento di prevenzione i contatti scolastici individuati e le istruzioni impartite.
I soggetti coinvolti dovranno effettuare la “sorveglianza con testing” e potranno fare rientro a scuola solo dopo esito positivo certificato.
DOMANDA n. 2
L’accesso regolare a scuola di un docente tramite controllo di green pass, può determinare nel corso della giornata l’allontanamento dal luogo di lavoro per la scadenza della certificazione durante l’orario di servizio?
RISPOSTA
Il controllo della validità del green pass, sottolinea il ministero in una sua FAQ , avviene quotidianamente prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio. Nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti ‘valida’, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.
DOMANDA n. 3
Gli studenti e i docenti che si recano nelle varie strutture aziendali per svolgere i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, dovranno essere muniti di green pass?
RISPOSTA
Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”.