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Quarantena scuola: il dirigente è autorizzato a sospendere l’attività in presenza

Il 3 novembre u.s. è stato diffusa la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28 ottobre 2021.

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La lettera di accompagnamento, in chiusura, riporta “Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta”, facendo capire che le scuole devono ancora attendere una ulteriore comunicazione da parte dei Ministeri competenti.

Qualche considerazione sul testo già recapitato è comunque possibile.

In primo luogo occorrerà predisporre preventivamente, da parte del Dipartimento di prevenzione della singola ASP (DdP), le indicazioni standardizzate per l’avvio delle misure previste nella nota tecnica nei confronti di bambini / alunni / genitori / tutori / insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato

La novità consiste nel fatto che il dirigente scolastico viene autorizzato – in via eccezionale ed urgente – a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, della classe/sezione/gruppo dove vi sia un caso confermato di positività da COVID, qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente. Inoltre, il dirigente scolastico trasmette – a chi è stato a contatto con il caso COVID-19 – le indicazioni predisposte dal DdP per avviare le misure previste dal nuovo protocollo.

Dal punto di vista operativo, il dirigente scolastico o il referente scolastico COVID-19 individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni predisposte preventivamente dal DdP, fornendo le indicazioni che ciascun contatto dovrà – responsabilmente – seguire in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP.

L’individuazione dei possibili “contatti scolastici” del caso positivo verrà effettuata secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle allegate alla nota tecnica. Orientativamente saranno considerati esposti gli insegnanti e gli operatori della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, purché siano state seguite le misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono sempre considerati contatto e per loro scatterà la quarantena.

Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria, se  vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, faranno la sorveglianza con testing. Se non vaccinati, anche per loro scarterà la quarantena.

Cosa non si condivide di questo documento?

Le indicazioni standardizzate, per l’avvio delle misure previste nella nota tecnica, non sembrano obbligatorie per le ASP, bensì vengono indicate come semplice raccomandazione. In carenza di indicazioni da parte delle ASP il dirigente scolastico o il referente scolastico COVID-19 deciderà secondo le semplici tabelle allegate alla nota?

La nota tecnica riporta “i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19”. Deve essere il dirigente scolastico o il referente scolastico COVID-19 a fare la raccolta anamnestica? Se sì, non ci troviamo di fronte ad attività medica da parte di soggetti non competenti?

Dalle tabelle allegate alla nota, si evince che la tempistica di rientro a scuola si differenzia in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata, allo stato di vaccinazione, all’avvenuta guarigione da infezione COVID nonché dal numero di casi confermati e correlati epidemiologicamente nella classe o nella scuola. Di conseguenza si viene, indirettamente, a conoscere lo stato di salute (guarigione da infezione COVID) o di vaccinazione dei soggetti: non ricadiamo – all’opposto – nella violazione di privacy per la quale non è stato possibile archiviare i dati del green pass?

Evidentemente occorre qualche approfondimento o correzione affinché si possa ben contemperare il diritto alla didattica in presenza con la certezza delle azioni da compiere per assicurare il diritto alla salute.

Francesco Ficicchia

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