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Quarantene a scuola, la DaD ridotta a 5 giorni vale anche per chi era già a casa per 10 [FAQ MINISTERO]

Ha applicazione immediata e su tutti gli alunni (negativi al Covid) il decreto legge in materia di misure anti-covid approvato dal Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio del 2 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio con il numero 5: come previsto dalla Tecnica della Scuola, sabato 5 febbraio il ministero dell’Istruzione ha prodotto dei chiarimenti applicati delle nuove regole. In attesa di una circolare esplicativa, Viale Trastevere ha pubblicato tre nuove Faq: con la prima, in particolare, si spazzano via i dubbi sul fatto che gli alunni non positivi al Covid ma in questo momento a casa con la didattica sospesa (come nella scuola dell’Infanzia) oppure collocati in didattica digitale integrata (come nella scuola primaria e secondaria) potranno tornare a scuola dopo solo cinque giorni di quarantena (anziché 10).

Valgono le attuali norme

In particolare, ha specificato il ministero dell’Istruzione, i tanti allievi già in DaD da alcuni giorni, potranno riprendere il loro posto in classe sulla base degli attuali parametri (quindi cinque giorni di quarantena) e conteggiando anche i giorni già passati forzatamente a casa.

Questo significa che, grazie all’interpretazione estensiva fornita dal Ministero sulla nuova norma, gli alunni di una classe posti ad esempio in quarantena venerdì 4 febbraio (perchè non vaccinati o vaccinati o guariti dal Covid da oltre 120 giorni) potrà riprendere le attività didattiche in presenza già mercoledì 9 febbraio e non (come era previsto in precedenza) lunedì 14.

Serve il tampone negativo

Resta inteso che, ha specificato ancora il ministero dell’Istruzione, “la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo”.

Gli alunni che dovessero risultare positivi al tampone effettuato a quarantena terminata, quindi, non potranno riprendere le lezioni in presenza.

Va anche specificato che il caso di positività del singolo alunno non andrà comunque ad incidere sul computo dei contagi della classe, poiché l’ultimo contatto con i compagni risale a ben oltre le quarantott’ore canoniche.

Torna a scuola chi era in DaD con pochi contagi in classe

La precisazione dell’amministrazione centrale, inoltre, riguarda anche i casi di collocazione in quarantena con pochi casi di positività: una classe posta in DaD con soli due casi di contagi, ad esempio alla primaria, con le nuove modalità – introdotte sempre dal decreto legge approvato il 2 febbraio dal CdM – interrompe subito la quarantena e torna in classe in presenza già lunedì 7.

Il Ministero ha puntualizzato che il ritorno sui banchi avverra comunque “con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato”.

Le tre nuove Faq del ministero dell’Istruzione

In questa sezione saranno disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti.

Anno scolastico 2021/2022

Sezione n.1 – Organizzazione dell’attività scolastica 

  1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)
    Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
  2. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)
    Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
  3. A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)
    Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.
  4. https://www.tecnicadellascuola.it/gestione-dei-casi-di-positivita-a-scuola-sintesi-del-ministero

Tutte le Faq del ministero dell’Istruzione sulla gestione dei casi Covid

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Alessandro Giuliani

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